mercoledì 12 marzo 2008

Depositi Dormienti


Stando all'art.1 comma 345 della legge n° 266 del 23/12/2005 e del d.p.r. n° 116 del 22/06/2007 è stato istituito il "Fondo" presso il Ministero dell'Economia e delle finanze destinato ai risparmiatori vittime di frodi finanziarie o che hanno patito danni ingiusti e non risarciti.

Questo fondo vittime viene "foraggiato" da rapporti contrattuali che si definiscono dormienti e aperti presso gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi.

Cosa sono i depositi dormienti?
Ebbene si riconoscono come depositi dormienti i conti correnti,certificati di deposito, depositi di risparmio e gli strumenti finanziari custoditi o amministrati che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • valore superiore a € 100,00
  • inattivi da 10 anni

L'ente che detiene il deposito (Assicurazioni, Banche etc. etc.) avevano l'obbligo di inviare una racc. A/R entro lo scorso 17/02/08 all'attenzione dei titolari dei conti.
Si noti che oltre ai titolari sono oggetto di tale lettera anche gli eventuali eredi.

Se entro il 15/08/08 il conto non venisse movimentato con alcuna operazione, il deposito è da considerarsi abbandonato e le quote presente sul deposito verranno versate a favore del Fondo di cui abbiamo accennato all'inizio.

Ciò che viene considerato come azione utile alla "movimentazione" sono le seguenti operazioni:

  • richiesta copia della documentazione sul rapporto
  • versamenti
  • prelievi
  • richiedere un aggiornamento contabile
  • comunicazione scritta della variazione di residenza

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