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martedì 3 giugno 2008

Stop a pubblicità della Moby


L'Antitrust ha disposto la sospensione della pubblicità della Moby “Vai in Sardegna o Corsica. TORNI GRATIS”, poichè si è ritenuto che potesse indurre in una scelta sbagliata i consumatori italiani. Questa la motivazione:

La decisione di adottare la misura cautelare è stata presa per evitare che tale messaggio induca i cittadini a scelte sbagliate proprio quando iniziano a prenotare i mezzi di trasporto per raggiungere le destinazioni turistiche di Sardegna e Corsica.

Secondo l’Antitrust le modalità della promozione pubblicitaria sospesa potrebbero infatti ingannare i consumatori in quanto l’offerta, oltre a non specificare adeguatamente il necessario pagamento di tasse, diritti e supplementi, è comunque condizionata all’applicazione, sulla tratta di andata, di una tariffa più elevata (denominata Best Price A) rispetto ad altre tariffe offerte dalla stessa Moby. Tale limitazione comporta che il costo complessivo dell’offerta “TORNI GRATIS” per le tratte di andata e ritorno prescelte, potrebbe risultare molto spesso superiore alla combinazione delle tariffe più economiche sulle medesime tratte, offerte dallo stesso operatore.

Secondo l’Autorità entrambi gli aspetti vanificherebbero in sostanza il principale vantaggio economico su cui si incentra la campagna promozionale di Moby, cioè la gratuità del viaggio di ritorno. La promozione sembrerebbe dunque avere la funzione principale di indurre il consumatore a prendere visione delle offerte del professionista, realizzando un tipico effetto aggancio attraverso la proposta di un’offerta particolarmente attrattiva ma non corretta.

Fonte QUI


martedì 8 gennaio 2008

Nuovo Codice del Consumo


Il Ministero delle Attività Produttive ha messo online il Nuovo Codice del Consumo. Ricordiamo che il Codice del Consumo è il compendio giuridico di riferimento per il mondo dei consumatori. In esso si ritrovano i principali riferimenti giuridici a tutela del cittadino privato.

Questa nuova versione integra le ultime novità in termini di commercio e pratiche sleali e i nuovi riferimenti alla class action.

La class action è la possibilità di realizzare azioni collettive contro una controparte unica.
A tal proposito è bene fare presente di questo argomento si sta parlano molto forse troppo poichè si è ancora ad una fase di studio e analisi per cui prima di partire con proclami di "guerra" è consigliabile rifletterci adeguatamente.

Nella lista dei link utili abbiamo aggiornato il link al nuovo Codice del Consumo che è comunque reperibile QUI

venerdì 4 gennaio 2008

Arrivano i saldi


In alcune regioni italiane è già iniziata la stagione dei saldi, nelle altre comincerà tra pochi giorni (QUI l'elenco completo delle date). Come ogni anno si ripropongono gli stessi problemi e gli stessi quesiti in merito e le Associazioni di Difesa dei Consumatori suggeriscono consigli e decaloghi utili e necessari per evitare truffe ed inconvenienti.

Innanzitutto è bene ricordare due importanti norme della legislazione italiana, utili per ogni acquisto, sia nei periodi dei saldi che non. La prima riguarda il Diritto di Recesso, che è riconosciuto solo per gli acquisti fatti al di fuori dei locali commerciali, cioè per gli acquisti fatti on-line, porta a porta, tramite televendita e si può far valere entro 10 giorni dalla stipula del contratto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La seconda riguarda la Garanzia, valida per due anni dal momento dell’acquisto ed è importante, per far valere tale diritto, conservare lo scontrino.

Generalmente il cambio della merce, sia in periodo di saldi che no, è a discrezione del commerciante, mentre è obbligatoria la riparazione o la sostituzione della merce difettosa, danneggiata o non conforme.

Vi è comunque una legge specifica che regola gli acquisti in saldo, rientranti nelle vendite straordinarie disciplinate dall’Art. 15 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998.

Decalogo per i saldi:

1. Acquistare un prodotto se esiste effettivamente un bisogno, non lasciarsi abbagliare dagli sconti e dalle riduzioni

2. Privilegiare negozi conosciuti ove vi è maggiore certezza di acquistare a saldo e non fondo di magazzino o serie fatte appositamente per le vendite a saldo con materie prime di minor qualità. Quando sono presenti tutte le taglie e disponibili diversi colori è probabile che si sia incappati in questa categoria

3. Su ogni prodotto è obbligatorio il cartellino indicante il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore in percentuale dello sconto in modo ben leggibile

4. Se un prodotto risulta difettoso deve essere sostituito; cartelli quali “la merce in saldo non si cambia” non hanno alcun valore quando il prodotto risulta difettoso

5. Per poter effettuare un cambio di merce è necessario provare l’acquisto attraverso l’esibizione dello scontrino fiscale che va quindi preteso sempre

6. Il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito o bancomat

7. Fare attenzione ai saldi civetta, cioè a pochi prodotti esposti in vetrina per portare il cliente dentro il negozio e convincerlo ad acquisti diversi

8. Attenzione anche alle code fuori dei negozi, spesso sono costituite da persone pagate dal negoziante per attirare l’attenzione e fare apparire affari che non esistono

9. Un acquisto intelligente presuppone una verifica della qualità: fare un confronto di prezzi su più negozi prima di decidere se è un buon affare

10. Comportamenti non corretti o truffe vanno denunciati alla polizia municipale alla quale spetta l’attuazione della normativa di legge

11. Qualche giorno prima che comincino i saldi è bene fare una passeggiata per prendere nota dei prezzi esposti che poi si potranno confrontare con quelli in saldo

12. Ricordare che i saldi possono essere effettuati solo due volte l’anno

martedì 27 novembre 2007

Fregature? Le segnalazioni all'ANTITRUST


Il Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust) ha disposto un numero verde per inoltrare le segnalazioni in merito a pratiche commerciali scorrette e quanto di interesse e tutela da parte dell'Autorità Garante.

Il numero è: 800.166.661

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì con orario 10.00 - 14.00

In merito alle pratiche commerciali scorrette fate riferimento al nostro articolo QUI

Qui di seguito quanto pubblicato sul sito dell'Antitrust in merito al servizio.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 14

A partire da lunedì 12 novembre 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attivato uno speciale numero verde gratuito (800166661) per i consumatori che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta. A queste segnalazioni, laddove si riscontrassero profili effettivamente rilevanti ai sensi della normativa vigente, faranno seguito specifici approfondimenti istruttori da parte degli uffici del Garante. Il call center, attivo in fase sperimentale dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14, dipende dalla Direzione Generale Tutela del Consumatore e sarà in contatto con la Direzione Relazioni Esterne e la Segreteria di Gabinetto dell’Autorità. Il nuovo servizio rientra nelle iniziative adottate dall’Antitrust a seguito dell’entrata in vigore dei due decreti legislativi che ne hanno ampliato competenze e poteri in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette (tra le principali novità, la possibilità di aprire un’istruttoria d’ufficio, il rafforzamento dei poteri ispettivi anche con l’ausilio della Guardia di Finanza e l’aumento delle sanzioni, il cui tetto massimo è passato da 100.000 a 500.000 euro). L’iniziativa verrà promossa anche attraverso una specifica campagna informativa in onda sulle reti televisive e un progetto scuola presso le classi della scuola primaria che è partito nei primi giorni di novembre in alcune regioni italiane.


martedì 18 settembre 2007

21 settembre: la lista nera dell'Antitrust


Dal 21 settembre 2007 l'Antitrust (Autorità Garante Concorrenza e Mercato) pubblicherà la lista nera delle aziende che sono state giudicate dall'Authority colpevoli di pratiche commerciali sleali. Non si tratta di delazione becera e crudele ma bensì della giusta "buona" pubblicità che meritano queste aziende che in gran parte essendo quotidianamente esposte all'attenzione degli italiani ci sembra davvero un passo importante. La lista nera sarà pubblicata (e aggiornata) sul sito dell'Antirust I riferimenti di Legge per far entrare in questo esemplare elenco le ditte scorrette sono quelli deliberati al decreto legislativo 146 del 2 agosto 2007. E' bene che si legga con attenzione i termini del decreto anche se comprendiamo non sia la lettura più rilassante e gratificante che possa esserci. Per dare un'idea di cosa s'intenda per pratica commerciale sleale andiamo a riassumere per sommi capi ciò che riferisce il detto decreto.
  • fare visite commerciali a domicilio non gradite (e quante ce ne sono!!!);
  • è divieto ripetere con insistenza offerte commerciali per telefono, email o altro mezzo di comunicazione personale...in sostanza rompere le scatole E' VIETATO!!!;
  • fare pubblicità che esortino i bambini all'acquisto di un prodotto...E' VIETATO FAR LEVA SUI PICCOLI!!!;
  • far credere che si è i procinto di una vincita per convincere all'acquisto;
  • offrire un prodotto gratuito e poi far pagare i costi di spedizione (forse la parola gratis tornerà ad avere ilo significato presente sui dizionari?);
  • devono sparire messaggi pubblicitari del tipo "solo da noi il prezzo più basso";
  • ovviamente dare informazioni non vere sulla qualità del prodotto, sui prezzi di mercato e sulle proprietà curative del prodotto..e come faranno Wanna Marchi e soci?
Per denunciare comportamenti sleali è indispensabile inviare una segnalazione all'Antitrust preferibilmente mezzo racc. A/R a questo indirizzo
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Piazza G. Verdi, 6/A - 00198 ROMA

Indicando le proprie generalità quelle della controparte e l'evento che su vuole denunciare (quando, dove etc. etc.)

lunedì 10 settembre 2007

Lavanderie: risarcimento danni?


I danni da errato lavaggio non sono tra i reclami più frequenti che riceviamo, ma certamente dei più "stagionati". Esiste da diversi anni un accordo (qui in formato pdf) depositato presso la Camera di Commercio di Torino che definisce le modalità operative per svolgere richiesta di danni alla lavanderia "colpevole" del danno. L'accordo è stato siglato da alcune associazioni di consumatori , tra cui Federconsumatori Piemonte, associazioni di categoria nonché un elenco specifico di esercizi. Per rispondere al quesito a titolo del post sì le lavanderie sono tenute al rimborso secondo le seguenti modalità:
Articolo 13

La Tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi ed in ogni caso il risarcimento totale non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna.
Per capi superiori al valore di un milione di lire, il cliente - prima della prestazione - deve obbligatoriamente comunicare alla Tintolavanderia il valore del capo.

Si noti che il "quanto" può essere richiesto per il danno è riferibile al valore del capo allo stato di consegna, quindi sarebbe estremamente utile conservare lo scontrino d'acquisto a titolo di comprova di quanto richiesto, pur comprendendo che non sia fattibile conservare tutti gli scontrini! Altro punto fondamentale è quanto indicato all'art. 11 ovvero entro quanto presentare il reclamo:
Articolo 11

Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla lavanderia dovranno essere presentati all’atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre l’orario di chiusura del laboratorio nel giorno lavorativo successivo.
Se non fosse sufficiente il reclamo a voce è bene presentarne uno a mezzo lettera racc. A/R da presentare nel più breve tempo possibile e non comunque superiore a 8 giorni dal rilevamento del danno. Anche le lavanderia non aderenti all'accordo sono responsabili per i danni creati dalla loro attività secondo le modalità fin qui descritte, semplicemente in questo caso non vi è a tutela del consumatore rispetto al citato riferimento camerale.

La lavanderia è non è responsabile del danno solo se questo è dovuto da un'etichettatura dal capo non corretta, a seguito di cui è bene inviare reclamo alla ditta produttrice.
In questo caso potrebbe però rendersi necessaria una perizia che valuti la correttezza dell'etichettatura rispetto alla "composizione" del capo.

giovedì 30 agosto 2007

Contraffazione: una guida utile

Dopo lo scandalo Mattel è tornato di interesse pubblico il grave problema della contraffazione.
A tal proposito vi proponiamo una guida prodotta dalla Fedeconsumatori di Milano scaricabile QUI

lunedì 27 agosto 2007

Garanzia: ovvero l'arte dell'ulcera


Il titolo del post è chiaro. La gestione della garanzia sui beni di consumo è causa di prossimo riconoscimento scientifico come causa diffusa di ulcerazione addominale. Scherzi a parte basta trascorrere una giornata presso i nostri uffici per avere riscontro di quanto sia diffusa tale "patologia".
Ci viene però poco agevole ritenere una mancata applicazione della Legge come una patologia perché sarebbe questa la strada principale per il viale della rinuncia.
Quindi per chi non vuole restare inerme di fronte all'arroganza di chi vuole negare i più elementari diritti le prossime righe saranno di orientamento nella giungla della assistenza post vendita sui beni di consumo.
Premettiamo che su questo argomento ci sono fior fiore di avvocati che spendono la propria esperienza per dare l'interpretazione migliore, nostra più piccola ambizione quella di dare poche, ma chiare indicazioni.

Iniziamo con un breve glossario:
  • Garanzia legale: sono riferimenti imposti dalla Legge vigente.
  • Garanzia commerciale: sono riferimenti presenti in contratto: ad esempio le estensioni alla garanzia legale previo pagamento di una quota fissa.
  • Consumatore: è il privato cittadino che acquista un prodotto per scopi che esulano la propria attività professionale.
  • Venditore: è il professionista attraverso il quale si acquista il bene.
  • Produttore: è il professionista che realizza il bene (potrebbe coincidere con il venditore).
  • Titolo di acquisto: il documento che formalizza la transazione commerciale ad esempio lo scontrino fiscale.
  • Conformità: un bene è conforme sotto diversi punti di vista, ai fini della garanzia quando questo non presenta vizi all'origine che ne impediscano il corretto funzionamento. Ai fini della conformità sono incluse anche le pratiche di installazione.
Diciamo subito che il consumatore ha diritto a 2 anni di garanzia.
Tale periodo è comune a tutti gli stati della CE in virtù della direttiva 1999/44/CE recepita dal D.Lgs. 24/2002 inserito nel Codice Civile all'art. 1519bis e segg. ed in ultimo approdato al Titolo III del Codice del Consumo.
Il consumatore quindi dalla data di acquisto del bene ha 24 mesi di assistenza e dato che vi è una prescrizione di 2 mesi per denunciarne il malfunzionamento il periodo di garanzia effettivo è di 26 mesi.

A chi mi devo rivolgere? In questo la Legge è oltremodo chiara al venditore, che resta per tutti i due anni il mio riferimento. E se il venditore mi invita a rivolgermi all'assistenza tecnica del produttore? Spiacente la Legge impone la responsabilità della gestione del tutto al venditore pena non vedersi riconosciuto il diritto all'assistenza di 24 mesi.

Si noti che nei primi 6 mesi dall'acquisto il vizio si presume essere all'origine e spetta al venditore dimostrare il contrario

Possono addebitarmi delle spese? No assolutamente tutta la prassi di assistenza deve essere a titolo gratuito. Non sono dovuti costi di chiamata, trasporto o consegna.

Cosa posso richiedere? Innanzitutto la riparazione o la sostituzione. In questo caso però la Legge indica la possibilità da parte del venditore di rifiutare la sostituzione nel caso sia esso un rimedio sproporzionato rispetto alla riparazione e alla tipologia di bene (costo/utilizzo). In linea di massima è da richiedere la riparazione e nel caso non fosse possibile o non desse l'esisto sperato la sostituzione.

Posso risolvermela solo con uno sconto su prezzo pagato o con un buono da spenedere in futuro? La Legge non vieta tale rimedio ma non esclude gli altri.

Esiste un tempo entro cui il prodotto deve essere riparato? Purtroppo no e la Legge si limita a parlare di tempo congruo.

E se nè la riparazione nè la sostituzione si rivelassero efficaci? Possiamo richiedere la risoluzione del contratto d'acquisto, quindi restituire il bene e pretendere il rimborso di quanto pagato.

Nel caso in cui mi venisse negata l'assistenza come mi devo comportare? E' indispensabile inviare una racc. A/R al venditore.

Ho diritto a restituire il prodotto entro 7 o 10 giorni? Non è obbligo di Legge se l'acquisto è fatto in un locale commerciale. ATTENZIONE non confondiamo quindi il Diritto di Recesso con la Garanzia!!!!

Abbiamo così fatto una breve carrellata sui principali punti relativi al diritto di garanzia.
Vi ricordiamo che il modello di racc. A/R deve essere adattato al vostro caso specifico.

In qualunque caso potete scriverci per maggiori informazioni

giovedì 26 luglio 2007

Diritto di Recesso: tra mito e realtà


Il diritto di recesso, o di ripensamento, è tra i principali e più citati diritti dei consumatori. E' la facoltà di un acquirente di restituire, perchè non soddisfatti o semplicemente perchè si è cambiata idea, quanto acquistato e avere diritto al rimborso delle quote versate per l'acquisto. E fin quì tutti, esperti e non, sono concordi. Ciò che inizia essere fonte di dubbio, cattiva interpretazione ed errata informazione riguarda principalmente gli ambiti e le modalità di applicazione di tale diritto.
Diventa indispensabile anche in questo caso fare chiarezza sui termini che andremo ad utilizzare.

  • Consumatore: è la persona fisica che acquista un dato bene per fini diversi da quelli professionali, quindi chi acquista senza fattura recante partita i.v.a.
  • Locale commerciale: per locale commerciale è da intendersi soltanto la sede dove il venditore esercita abitualmente la propria attività. Non sono locali commerciali i luoghi pubblici (una strada, il mercato, ecc.) o il domicilio dell’acquirente, ma anche tutti quei luoghi aperti al pubblico, quali alberghi, fiere, ecc. di cui il professionista ha la disponibilità momentanea per averli presi in affitto o a qualunque altro titolo che non sia quello di esercitarvi stabilmente l’attività. In sostanza l’unità locale che risulti tale da una visura camerale.
  • Acquisto fuori dal locale commerciale: sono gli acquisti fatti in contesti diversi da quanto descritto sopra, tra un venditore ed un acquirente fisicamente compresenti (es. "porta a porta", per strada, in alberghi, durante gite etc. etc.).
  • Acquisto a distanza: sono quegli acquisti fatti tramite sistemi mediatici (telefono, posta, radio , televendite, internet) per cui non vi è la compresenza fisica delle parti.
Premesso ciò possiamo iniziare ad addentrarci nell'argomento.

In primis si noti che non vi è obbligo alla restituzione ed al rimborso per tutti gli acquisti fatti presso i negozi "normali". Infatti è questa una delle principali ragioni di reclamo che riceviamo da parte di cittadini arrabbiati perché quel certo commerciante non ha accettato la restituzione del bene. Questo accade in particolare durante il periodo dei saldi per cui si ritiene di aver patito un abuso quando così non è.

Il diritto di recesso trova obbligatorietà solo per gli acquisti fatti fuori dai locali commerciali o a distanza, in virtù delle differenze tra le modalità di vendita sia per la valutazione del bene che per la diversa condizione psicologica dell'acquirente.

Il diritto al ripensamento deve essere esercitato inviando racc. A/R entro 10 giorni dal ricevimento del bene (o dalla sottoscrizione del contratto per i servizi) alla sede legale del venditore o all'indirizzo indicato nella specifica clausola. E' obbligatorio che nei contratti la clausola relativa al diritto di recesso abbia caratteri uguali o più grandi degli altri; che sia distinta dalle altre clausole; che riporti tutte le informazioni utili all'esercizio dello stesso. Può essere anticipata via fax, ma deve comunque essere confermata dalla racc. A/R.

Il termine dei dieci giorni si riferisce al giorno di invio della lettera e fa fede la cedola di invio. nel caso in contratto non vi sia la prevista clausola o che il venditore non abbia fornito copia del contratto i dieci giorni arrivano sino a 90, ma attenzione ricordatevi che dovete sempre ottenere una copia del contratto corredata di tutte le condizioni di vendita.

Lo stesso vale per gli acquisti fatti a distanza compresa la crescente tendenza a svolgere contratti via telefono per i quali è prevista la registrazione della comunicazione in cui si devono obbligatoriamente comunicare i termini al diritto di recesso. Attenzione solo chi rientra nella descrizione di Legge come consumatore ha possibilità ad esercitare il diritto di ripensamento.


Il Codice del Consumo all'art.64 indica i 10 giorni da computarsi solo quelli lavorativi. Sono addebitabili al consumatore le spese di restituzione del bene, mentre il venditore è obbligato alla restituzione dell quote già versate. E' onere del venditore comunicare all'eventuale finanziaria la cessazione del finanziamento e nulla è dovuto da parte dell'acquirente all'istituto creditizio. (art.67 Cod. Consum.)


E' disponibile QUI un modello di lettera al fine di aiutare i consumatori. Si tratta di un modello che può essere adattato alla singola necessità.

lunedì 9 luglio 2007

Decreto Bersani – LIBRI



Leggi in favore dei consumatori se ne sono viste poche in questo Paese, adesso che il Ministro Bersani sta cercando di ovviare a questo enorme problema assistiamo alle ribellioni delle varie categorie che, man mano, vengono interpellate.

Le Farmacie però potrebbero essere prese come esempio per dimostrare che tutto questo allarmismo è esagerato e che questa riforma non è così devastante come affermano le diverse categorie.

Certo che ci sono grandi cambiamenti in corso e certo che i commercianti devono cambiare il loro modo di pensare il commercio. Libera concorrenza vuol dire maggiore impegno per i commercianti e maggiore scelta per i consumatori.

Mentre è chiara quale potrà essere la convenienza per i consumatori, ossia una diminuzione dei costi, è forse più difficile trovare vantaggi per i commercianti. Ma non è detto che non ci siano, io ne vedo almeno due:

  1. E’ noto che in Italia la vendita dei libri è molto bassa rispetto ad altri Paesi europei, non siamo lettori accaniti e non è ancora radicata la cultura della lettura come esperienza individuale arricchente. A mio parere libera concorrenza e costi di copertina inferiori possono anche essere un modo per invogliare i consumatori a leggere di più.
  2. I gestori potranno realizzare dei gruppi d’acquisto per ottenere loro stessi prezzi inferiori e non mutare il loro margine di guadagno offrendo i libri a costi più bassi.

Il prezzo imposto oggi è più una farsa che un atto reale, i clienti chiedono subito lo sconto perché così ormai sono abituati dalle grandi catene ma anche dai gestori più piccoli.

Il prezzo imposto è un cartello e, in quanto tale, deve essere eliminato. Sta ad ogni commerciante aggiornarsi per venire incontro alle nuove esigenze di mercato. Torino è una città ben provvista di librerie molto ben fornite, non credo che la libera concorrenza potrà desertificare il settore. Credo invece che i librai dovranno aggiornarsi, offrendo servizi maggiori, come ad esempio offrire un angolo di lettura nello stesso negozio, trovando il modo per attirare la clientela. Le aperture serali e domenicali sono un esempio già seguito da alcuni, se a questo si aggiungerà anche un minor costo per i consumatori, le librerie saranno sempre più frequentate.

Giovanni Dei Giudici

Presidente Federconsumatori Piemonte Onlus