lunedì 30 luglio 2007

Turismo: alberghi e reclami


La stagione ci è propizia e continuiamo con le indicazioni utili per i vacanzieri.
Dopo aver trattato la materia dei "pacchetti tutto compreso" e i rapporti con i tour operators é ora il momento di trattare la materia relativa al soggiorno presso le strutture alberghiere.

Si noti che in questo caso il soggiorno non è parte di un contratto stipulato tramite tour operators, ma stipulato direttamente tra il consumatore e l'albergatore, o eventualmente tramite agenzia che anche in questo caso svolge l'unica finzione di intermediaria e passibile quindi solo di "cattiva mediazione".

Si noti che la classificazione degli alberghi in stelle (da 1 a 5) è materia di legislazione regionale pertanto gli standard variano da regione a regione. Non esistono suffissi che possano essere aggiunti alla mera classificazione in stelle pertanto diffidate che si vanta di essere ad esempio un quattro stelle "superior".

I prezzi massimi devono essere definiti entro il mese di ottobre e pubblicati in tutte le stanza e presso la reception.

La Provincia è competente per le verifiche circa le attribuzioni e le eventuali sanzioni.

Al momento della prenotazione è bene ricevere conferma scritta comprensiva di tutti i servizi a disposizione ed l'eventuale costo (mezza pensione, pensione completa, spiaggia, piscina, discoteca etc. etc) così da avere un documento oggettivo in caso di reclamo.

L'eventuale caparra richiesta non è oggetto di limite massimo per Legge. Nostro consiglio non superare il 30% del valore del soggiorno. In caso di impossibilità ad usufruire del soggiorno, anche per ragionevoli questioni famigliari o di salute, non viene riconosciuta dalla ordinaria giurisprudenza come ragione sufficiente al rimborso della caparra, che viene quindi persa dal cliente. Se è invece l'albergatore ad annullare il soggiorno questi è tenuto al rimborso del doppio di quanto versato.

Sono nulli gli avvisi che non si risponde del furto e del danneggiamento dei beni personali. Infatti l'albergatore è responsabile dei furti eventualmente commessi presso la struttura. Non vi è limite economico al rimborso per quanto custodito in cassaforte, mentre vi è la soglia del valore di cento volte il costo giornaliero della camera per i beni incustoditi.

Caso a parte ciò che riguarda le autovetture di cui l'albergatore è responsabile solo se depositato in apposito garage custodito.

In caso di reclamo è bene inviare sempre lo stesso mezzo racc. A/R

Nuova Sezione: Codici online


L'Italia pare essere il Paese con il maggior numero di leggi. La sensazione dei più è che tante leggi non siano sufficienti a garantire il diritto di ognuno di noi.

L'impegno promosso da Federconsumatori Piemonte è quello innanzi tutto di informare i cittadini, e aiutarli a districarsi tra questo labirinto di leggi che spesso portano a rinunciare a difendersi anche perchè sono spesso disposizioni "irraggiungibili".

Non per merito nostro personale, ma grazie all'interesse che anonimi navigatori mettono nella loro attività sono disponibili online i principali riferimenti normativi di interesse consumerista. Sono disponibili nello spazio "Codici online" appena pubblicato.

Troverete:

Non può essere considerata una raccolta esaustiva di tutte le norme e leggi, ma certamente una scorciatoia molto utile nella maggior parte dei casi, e comunque sempre aperta a nuove aggiunte.

Buona lettura

venerdì 27 luglio 2007

Nuovi fondi regionali per i disabili


La Regione Piemonte ha comunicato che sono disponibili nuovi fondi a migliorare i servizi indirizzati ai disabili "finalizzati alla ristrutturazione e alla realizzazione di nuove strutture per i disabili".

QUI il comunicato ufficiale della Regione Piemonte

Phishing: cos'è, come difendersi


Il mondo di internet è da sempre terreno fertile per vari e diversi tentativi di frode. Se si potesse stilare una classifica delle frodi più in auge al vertice troveremmo il fenomeno detto del phishing
Il termine è mutuato dall'inglese "to fish" ovvero pescare. Infatti si tratta letteralmente di lanciare milioni di ami (con l'esca ovviamente) ed aspettare che qualche "pesciolino" abbocchi.
In questo caso l'amo è la mail e l'esca il contenuto. Nello specifico milioni e milioni di utenti internet in tutto il mondo ricevono quotidianamente mail da parte di istituti bancari (non necessariamente i propri) che avvisano il presunto cliente di avere necessità di conferma dei propri dati, in particolare i riferimenti di conto e i dati di accesso alle funzioni online.

Per rendere più credibile il tutto le mail spesso (ma non sempre) sono strutturate con tanto di loghi ufficiali e riferimenti alle sedi legali. Nonché in tutte vi è un link per accedere alla pagina del sito web della banca (pagina falsa e discretamente clonata da quella originale) in cui inserire i dati richiesti.

Se vengono fornite le informazioni queste vengo registrate dal truffatore il quale si vedrà aperte le porte al vostro conto, il seguito è ben immaginabile.
Sono vittime di queste truffe quasi tutti gli istituti di credito; recentemente pare che il bersaglio preferito siano i titolari di conti postali.

Le Poste hanno predisposto una serie di informazioni reperibili QUI

I nostri consigli sono:
  • Porre molta attenzione alle mail che ricevete.
  • Non aprire allegati se non siete più che sicuri della fonte
  • Nessuna banca richiede dati personali via internet
  • Se volete una conferma dalla vostra banca rivolgetevi alla filiale preposta
  • Dotatevi di programmi antivirus, antispyware e antispam (ve ne sono molti gratuiti!!!)
Per chi volesse contattarci QUI

giovedì 26 luglio 2007

Diritto di Recesso: tra mito e realtà


Il diritto di recesso, o di ripensamento, è tra i principali e più citati diritti dei consumatori. E' la facoltà di un acquirente di restituire, perchè non soddisfatti o semplicemente perchè si è cambiata idea, quanto acquistato e avere diritto al rimborso delle quote versate per l'acquisto. E fin quì tutti, esperti e non, sono concordi. Ciò che inizia essere fonte di dubbio, cattiva interpretazione ed errata informazione riguarda principalmente gli ambiti e le modalità di applicazione di tale diritto.
Diventa indispensabile anche in questo caso fare chiarezza sui termini che andremo ad utilizzare.

  • Consumatore: è la persona fisica che acquista un dato bene per fini diversi da quelli professionali, quindi chi acquista senza fattura recante partita i.v.a.
  • Locale commerciale: per locale commerciale è da intendersi soltanto la sede dove il venditore esercita abitualmente la propria attività. Non sono locali commerciali i luoghi pubblici (una strada, il mercato, ecc.) o il domicilio dell’acquirente, ma anche tutti quei luoghi aperti al pubblico, quali alberghi, fiere, ecc. di cui il professionista ha la disponibilità momentanea per averli presi in affitto o a qualunque altro titolo che non sia quello di esercitarvi stabilmente l’attività. In sostanza l’unità locale che risulti tale da una visura camerale.
  • Acquisto fuori dal locale commerciale: sono gli acquisti fatti in contesti diversi da quanto descritto sopra, tra un venditore ed un acquirente fisicamente compresenti (es. "porta a porta", per strada, in alberghi, durante gite etc. etc.).
  • Acquisto a distanza: sono quegli acquisti fatti tramite sistemi mediatici (telefono, posta, radio , televendite, internet) per cui non vi è la compresenza fisica delle parti.
Premesso ciò possiamo iniziare ad addentrarci nell'argomento.

In primis si noti che non vi è obbligo alla restituzione ed al rimborso per tutti gli acquisti fatti presso i negozi "normali". Infatti è questa una delle principali ragioni di reclamo che riceviamo da parte di cittadini arrabbiati perché quel certo commerciante non ha accettato la restituzione del bene. Questo accade in particolare durante il periodo dei saldi per cui si ritiene di aver patito un abuso quando così non è.

Il diritto di recesso trova obbligatorietà solo per gli acquisti fatti fuori dai locali commerciali o a distanza, in virtù delle differenze tra le modalità di vendita sia per la valutazione del bene che per la diversa condizione psicologica dell'acquirente.

Il diritto al ripensamento deve essere esercitato inviando racc. A/R entro 10 giorni dal ricevimento del bene (o dalla sottoscrizione del contratto per i servizi) alla sede legale del venditore o all'indirizzo indicato nella specifica clausola. E' obbligatorio che nei contratti la clausola relativa al diritto di recesso abbia caratteri uguali o più grandi degli altri; che sia distinta dalle altre clausole; che riporti tutte le informazioni utili all'esercizio dello stesso. Può essere anticipata via fax, ma deve comunque essere confermata dalla racc. A/R.

Il termine dei dieci giorni si riferisce al giorno di invio della lettera e fa fede la cedola di invio. nel caso in contratto non vi sia la prevista clausola o che il venditore non abbia fornito copia del contratto i dieci giorni arrivano sino a 90, ma attenzione ricordatevi che dovete sempre ottenere una copia del contratto corredata di tutte le condizioni di vendita.

Lo stesso vale per gli acquisti fatti a distanza compresa la crescente tendenza a svolgere contratti via telefono per i quali è prevista la registrazione della comunicazione in cui si devono obbligatoriamente comunicare i termini al diritto di recesso. Attenzione solo chi rientra nella descrizione di Legge come consumatore ha possibilità ad esercitare il diritto di ripensamento.


Il Codice del Consumo all'art.64 indica i 10 giorni da computarsi solo quelli lavorativi. Sono addebitabili al consumatore le spese di restituzione del bene, mentre il venditore è obbligato alla restituzione dell quote già versate. E' onere del venditore comunicare all'eventuale finanziaria la cessazione del finanziamento e nulla è dovuto da parte dell'acquirente all'istituto creditizio. (art.67 Cod. Consum.)


E' disponibile QUI un modello di lettera al fine di aiutare i consumatori. Si tratta di un modello che può essere adattato alla singola necessità.

martedì 24 luglio 2007

Viaggi: Tour Operator, pacchetti tutto compreso come reclamare


Estate tempo di vacanze, ma anche di tanti reclami che riguardano ritardi o manchevolezze anche di grande importanza da parte dei tour operators attivi sul territorio italiano. Ci riferiamo quindi ai reclami inerenti i "pacchetti tutto compreso".
Prima di iniziare a dare le indicazioni circa la gestione dei reclami è bene fare chiarezza sui termini che andiamo ad utilizzare
  • Pacchetto tutto compreso: si intende un insieme di servizi combinato da un tour operator e venduto ad un prezzo forfetario, anche se fatturati separatamente, di durata di almeno 24 ore o comunque comprensivo di una notte, che presenti almeno due servizi tra l’alloggio, il trasporto e servizi non accessori all’alloggio e al trasporto
  • Tour operator: è il titolare dell'organizzazione del soggiorno e del viaggio
  • Agenzia di viaggi: è l'intermediario tra l'acquirente e il tour operator
  • Catalogo: è il documento in cui il tour operator palesa le condizioni di viaggio e soggiorno e sul quale si presentano i servizi offerti, indispensabile averne copia al fine di valutare il reclamo
  • Contratto:è il documento in cui si sanciscono i termini di acquisto del pacchetto tutto compreso e i riferimenti economici, il perido di soggiorno, il luogo etc. etc.
Quindi il i consumatori che acquistano presso una agenzia turistica sappiano che questa ha il mero compito di essere intermediaria tra l'acquirente e il tour operator, ed è accusabile solo di "cattiva mediazione" ad esempio nel caso si dimostri non abbia trasmesso tutti i dati contrattuali o li abbia trasmessi errati. Per tutti i problemi invece ravvisabili prima della partenza e durante il soggiorno è il tour operator che deve risponderne.

Prima della partenza se è il consumatore a rinunciare al viaggio deve comunicare la propria decisione mezzo racc. A/R all'agenzia ed al tour operator ed è tenuto a pagare la penale in proporzione a quanto prima viene data la comunicazione rispetto la partenza (le variazioni percentuali sono oggetto di clausole contratuali). In alternativa alla rinuncia può provvedere a farsi sostituire da una terza persona.

Se invece le modifiche al contratto giungono da parte dell'organizzatore questi è tenuto a comunicarle in forma scritta al cliente. In caso di aumento del prezzo questo è ammesso entro i 20 giorni che precedono la partenza. Il cliente ha 2 giorni di tempo per accettare o meno le variazioni di prezzo.

In caso di rinuncia per aumento del prezzo, questa deve essere comunicata mezzo racc. A/R. E' facoltà richiedere il rimborso di quanto versato o che queste vengano utilizzate per una soluzione alternativa, cioè un nuovo pacchetto senza aggiunta di spesa alcuna. Lo stesso vale per le variazioni significative tipo la meta turistica o le condizioni di viaggio o soggiorno. Anche in questo caso vi è facoltà di recedere entro 2 giorni mezzo racc. A/R o di richiedere soluzioni altrnative che se di prezzo superiore non deve comportarre maggiori costi per l'acquirente e che si valore inferiore rispetto a quanto oggetto di contratto iniziale deve essere rimborsata la differenza.

Per i reclami riferibili a vicende avvente durante il viaggio o il soggiorno è fondamentale porre immediatamente reclamo ai referenti del tour operator o alle compagnie di viaggio, documentare dove possibile il reclamo con foto e testimoni, ma soprattutto si deve porre formale reclamo mezzo racc. A/R all'indirizzo del tour operator entro e non oltre i 10 giorni dal rientro.

Rientrano nei danni plausibili l'over booking aereo, quello alberghiero, il non mantenimento degli standard di soggiorno pattuiti. A oggi viene riconosciuto anche il danno per "vacanza rovinata"
I riferimenti di legge sono
gli artt. 82 e ss. del Codice del consumo

lunedì 23 luglio 2007

Bufala con il logo della Federconsumatori



Sono oramai anni che circola su internet, tramite posta elettronica, un falso avviso a nome di Federconsumatori (sede di Parma).
Tale avviso metterebbe in guardia i destinatari circa la possibilità di avere clonata la propria scheda sim e di vedersi prosciugare il credito se si riceve una telefonata da questo numero 0141/455414.

Ebbene si tratta di una bufala colossale sia per il contenuto, sia perchè non giunge dalle nostre sedi.

Qualche "simpaticone" si è appropriato dalla rete del nostro logo (neanche quello giusto!) e dell'indirizzo della nostra sede di Parma stilando così un falso comunicato stampa. Si noti che vi sono dei link in tale comunicazione che nulla ci riguardano.

Pertanto, se siete tra i destinatari di questa mail, non inoltratela ai vostri amici e anzi rassicurateli che il contenuto non corrisponde a nulla di reale.
Per verificare che si tratta di un falso controllate QUI

Tutto ciò non vuol dire che non esistano truffe informatiche che si muovono via fonia mobile per le quali è bene "tenere gli occhi aperti", ma questa è una falsa notizia utile solo a creare confusione.

Purtroppo l'unico sistema per bloccare tale fuga di false notizie è contrastarla con gli stessi mezzi ovvero far circolare la vera notizia e per fare ciò i nostri lettori si sentano liberi di utilizzare la funzione di inoltro di questo articolo cliccando sull'icona della lettera qui sotto

venerdì 20 luglio 2007

Modifiche piani tariffari "3"


Il gestore di telefonia mobile "3" in questi giorni informa i propri clienti che a partire dal 1° settembre 2007 provvederà a modifiche unilaterali di alcuni piani tariffari.

Tutto ciò è ammesso dall'art. 70 comm.4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che dice: "Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni."

Premesso che sia molto discutibile che un gestore di telefonia mobile abbia facoltà di inviare le proprie comunicazioni importanti via sms, sia perchè non offre spazi di certezza circa il ricevimento, sia perchè è tanto "facile ed economico" per loro quanto difficile e ONEROSO in proporzione per i noi consumatori inviare la necessaria raccomandata A/R al gestore per recedere, nel caso si voglia esprimere la propria volontà a non aderire alle modifiche.

Ora resta il problema di quale decisione deve essere presa da ogni singolo utente.
Sappiate che se non intendete accettare le modifiche (controlla QUI se il tuo piano e tra quelli di prossima modifica) dovete spedire racc. A/R di recesso . Il tutto deve essere inviato alla sede legale
(H3G sede legale - Via Leonardo da Vinci, 1 Trezzano sul Naviglio Milano 20090) o presso un indirizzo dedicato.

Ricordate che il vostro credito residuo non può essere perso, o obbligatoriamente consumato entro un dato tempo, come sancito dal decreto Bersani bis

Quindi il vostro credito o viene spostato su scheda di altro gestore o della "3", se gli rinnovata la fiducia, oppure potete richiedere che vi venga restituito il credito in denaro. Attenzione però, quest'ultima soluzione è legalmente più macchinosa, poichè a fronte di una assente chiara interpretazione di Legge ci si potrebbe appellare al
Codice del Consumo all'art.35, comma 2 che "In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore."

Vi è poi il problema che molti utenti "3" hanno un telefonino a noleggio o in acquisto con "operator lock" attivo. Bene in questo caso ci sono molti meno dubbi.
Chi ha il terminale a noleggio in caso di recesso può restituirlo presso un punto vendita esigendo la ricevuta di consegna.
Chi invece l'ha acquistato può richiedere lo "sblocco" del terminale; resta dovuto il saldo delle eventuali rate.
In entrambi i casi (noleggio o acquisto) non sono addebitabili costi alcuni a nessun titolo (salvo le rate in caso di acquisto dilazionato).

La Federconsumatori Piemonte resta a vostra disposizione per maggiori informazioni.
I commenti li lasciamo a voi e per i quali potete usufruire dello spazio dedicato cliccando qui sotto.


mercoledì 18 luglio 2007

Aerei: se non si parte che fare?


"Volere volare", quale maggior desiderio per molti italiani che in questi giorni si apprestano a partire per le agognate vacanze. Tanti di questi vacanzieri, purtroppo, sono però oggetto di disavventure quali ritardi considerevoli se non addirittura di mancate partenze. Da questo punto in poi la vacanza rischia di trasformarsi in un labirintico incubo tanto da rimpiangere la routine di tutti i giorni. Fortunatamente la legislazione vigente tutela discretamente i viaggiatori i quali hanno diritto di ricevere tutta l'assistenza necessaria da parte delle compagnie aeree compreso vitto e alloggio se necessari. Inoltre è diritto ricevere rimborsi pecuniari per il maggior danno patito in misura di quanto stabilito dalla Legge.
Importantissimo sottolineare come far richiesta per ottenere i rimborsi. E' necessario inviare tale richiesta mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (e solo così!) entro 10 giorni dal rientro.
A chi inviare la richiesta? Se si tratta di solo volo la lettera deve essere inviata alla compagnia aerea (sede legale), mentre se il volo è parte di un "pacchetto turistico", cioè trasferiementi più soggiorno, la richiesta deve essere prodotta all'attenzione del tour operator (sede legale), non all'agenzia di viaggio che ha sola funzione di intermediaria.

Nostra fonte QUI

martedì 17 luglio 2007

Riduzione Tarsu per i torinesi


Il Comune di Torino ha deliberato a favore dei cittadini torinesi la possibilità di beneficiare di riduzioni dal 20 al 50% della TARSU (la tassa sulla raccolta rifiuti). Per ottenere le agevolazioni i cittadini devono farne richiesta entro il 18 luglio e dovranno presentare il modulo ISEE entro i parametri imposti. Per ottenere la certificazione ISEE è possibile rivolgersi ai CAAF CGIL (tel. 011/28.73.661) o presso altri CAAF convenzinati.


Per maggiori informazioni clicca QUI

LE POSTE INTRODUCONO LA TASSA SUI VAGLIA.


La nostra sede nazionale ci comunica quanto segue.

Le poste italiane , senza anticipare la decisione con un comunicato o con un minimo di pubblicità hanno introdotto la commissione di incasso sui vaglia postali.
Ora, quindi, non solo paga chi invia i soldi con un vaglia, 5 o 10 euro a seconda se è ordinario o veloce, ma, per i vaglia ordinari , chi incassa in contanti deve pagare 2,5 euro.
La decisione è ignobile e non giustificata dalla necessità di limitare l’uso del contante, poiché ad essere colpiti sono soprattutto pensionati e studenti, e, considerato che la media degli invii è circa di 200 euro le poste incasseranno 7,5 euro per commissione. Fatto un rapido calcolo l’operazione potrebbe fruttare circa 70 milioni di euro.
Adusbef e Federconsumatori chiedono l’immediato ritiro del provvedimento, l’intervento del Governo per censurare il comportamento dell’azienda e un’urgente convocazione delle associazione dei consumatori.


Fonte QUI

lunedì 16 luglio 2007

Indagine nazionale sul prezzo dei farmaci


Riportiamo gli stralci salienti della recente indagine condotta da Federconsumatori nazionale circa l'andamento dei prezzi dei farmaci di fascia C (OTC e SOP)

"...il nostro Osservatorio Nazionale Prezzi e Tariffe effettuando un campionamento statistico, ha monitorato e confrontato il prezzo di 20 farmaci da banco di largo consumo da parte dei cittadini consumatori in 17 capoluoghi di Regione nella settimana dal 12 al 17 Marzo 2007, e sono stati rilevati ed elaborati i dati di ben 80 farmacie private, 23 farmacie comunali e 31 parafarmacie, di cui 18 private e 13 dei supermercati , per un totale complessivo pari a 134 punti vendita.
Sotto il profilo metodologico l’inferenza statistica per la selezione del paniere della top twenty è avvenuta secondo una modalità di selezione mista: da una parte avvalendoci del campionamento ragionato (judgmental sampling) abbiamo individuato i 2/3 delle confezioni OTC, che risultano essere quelli più venduti, con un maggiore volume ed impatto di spesa, a fronte dei dati attinti alla nota del CERM, pubblicata dal Ministero della Salute nell’Ottobre 2006. La restante rilevazione è avvenuta con campionamento probabilistico (probabilistic sampling), garantendo la rappresentabilità di farmaci di largo utilizzo secondo un alto livello di fiducia o confidenza. Purtroppo in alcuni casi la mancata collaborazione nel fornire e compilare il questionario da parte di alcune Regioni non ha consentito un campionamento più equilibrato, esteso a tutta la Nazione.Resta il fatto che i dati raccolti sortiscono comunque un esito molto interessante, che aiuta a dare una lettura corretta ai quesiti soprariportati.Da questa 1° indagine nazionale emerge che lo sconto medio nelle farmacie si è attestato attorno al 8,54%, mentre nelle parafarmacie è stato del 15,79% su un paniere di una ventina di farmaci da banco per un costo di prezzi di listino di € 163,30; va precisato che in genere 1/2 farmaci non erano presenti nelle parafarmacie, questo elemento non inficia il valore tendenziale dei dati.Scorporando ulteriormente i dati delle percentuali medie di sconto, compiendo un ulteriore passo in avanti, ne deriva che le farmacie comunali registrano uno sconto del 9,47% maggiore rispetto alle farmacie private che si attesta al 6,85%.La forbice risulta senz’altro più ampia per le parafarmacie; difatti quelle dei supermercati effettuano uno sconto pari a 20,62% , percentuale notevolmente più alta rispetto alle parafarmacie private che attuano uno sconto del 9,12%, molto simile a quello effettuato nelle farmacie comunali. Ovviamente bisogna tenere conto del fatto che trattasi di piccoli negozi, che da poco si stanno immettendo sul mercato con la vendita di farmaci.Passando a scandaglio i dati delle singole città monitorate al fine di sortire una lettura completa e per avere un quadro più chiaro delle tariffe applicate su base regionale, da cui emergono differenti sconti tra farmacie private/comunali e parafarmacie private/nei supermercati abbiamo:a Torino (Piemonte) si va da uno sconto medio della farmacie private di 5,68% al 10,34% delle farmacie comunali, per quanto concerne le parafarmacie, quelle private effettuano uno sconto del 12,52% quelle dei supermercati del 22,08%..."
..."Mettendo a confronto i dati delle medie di sconto nei capoluoghi regionali si registra che le farmacie, che effettuano uno sconto maggiore si trovano: in testa su tutte a Roma (18,22%), seguita da Napoli (14,43%), da Matera (13,83%) e da Trento (11,06%).Argomentando a contrariis emerge che le farmacie che effettuano uno sconto minore, ovviamente rispetto ai farmaci presi a campione sono rispettivamente le farmacie di Treviso (2,19%), di Bari (3,89%) e di Milano (4,70%).Sul versante delle parafarmacie ad interfacciare gli sconti più bassi di Firenze (7,50%), di Sassari (8,24%) e di Palermo e di Treviso (10,02%), abbiamo in pole position Trento (25,57%), poi Genova (24,19%), seguita di pari passo da Perugia (24,17%)Ne deriva, con procedimento induttivo che con l’introduzione della legge sulle liberalizzazioni , ad un anno dall’apertura dei corner della salute si è creato un circolo virtuoso che ha consentito di innescare una dinamica concorrenziale con abbassamento deiprezzi, e sconti maggiori anche nelle farmacie. Da questa I° indagine si evince che i cittadini consumatori hanno accolto favorevolmente le opportunità di scelta e risparmio introdotte lo scorso anno dal Governo.Le diversità da città a città negli sconti riflettono anche il fatto che in diversi casi le parafarmacie al momento della rilevazione o non erano presenti su quel territorio o si dimostravano ancora poco influenti nelle dinamiche competitive in quanto aperte solo di recente, pertanto poco conosciute."


Federconsumatori vs. H3G


Riportiamo quanto emesso dall'ufficio stampa di Federconsumatori nazionale in merito al recente ricorso contro H3G per pubblicità "poco chiare"

INGANNI TELEFONICI: CONDANNATI 3 E LUCIANA LITTIZZETTO, GRAZIE ALLE DENUNCIA DI ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI CHE AVEVANO GIUDICATO CENSURABILE LA PUBBLICITA’ MENZOGNERA DI H3G CHE PROMETTEVA DI CONVERSARE A 5 CENTESIMI AL MINUTO, MENTRE IN REALTA’ CI VOLEVANO ALMENO 3 VOLTE TANTO, OSSIA PIU’ DI 15 CENTESIMI AL MINUTO. IL GIURI’, OLTRE AD AVER SOSPESO LO SPOT E MANDATO IN CASTIGO LA BRAVA ATTRICE, MENO CREDIBILE OGGI, HA ORDINATO LA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE.

Lo spot del quarto gestore di telefonia mobile 3 denominato “H3G Super 5 Ricaricabile”, in onda su tutte le reti Tv ad ogni ora del giorno e della notte, con Luciana Littizzetto protagonista, che conteneva un gravissimo, palese inganno che ha prodotto un danno notevole ai consumatori, tempestivamente denunciato da Adusbef e Federconsumatori all’Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), è stato condannato dal Giurì in data 10 luglio 2007 ai sensi dell’art.2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

“Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti,ritiene che la pubblicità esaminata sia non conforme all’art.2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, e ne ordina la cessazione; dispone altresì la pubblicazione della decisione ai sensi dell’art.40 Cap per una sola volta sul Corriere della Sera”.

La promessa dello spot di poter parlare a 5 centesimi al minuto verso tutti i numeri nazionali, di rete fissa o mobile, non era reso possibile dal meccanismo di tariffazione a scatti anticipati di 3 minuti, che comportava una spesa minima per ogni telefonata, anche se di pochi secondi, ad un prezzo di 15 centesimi a fronte dei 5 promessi. Tale fondamentale avvertenza, idonea a snaturare la convenienza dell’offerta evidenziata, è affidata ad un impercettibile super scorrimento dell’immagine, del tutto insufficiente a consentire un’agevole ed immediata percezione dei costi effettivi. Venivano taciute, o comunque rese impercettibili, ulteriori condizioni limitative dell’offerta, quale l’esistenza di una soglia massima di minuti, al superamento della quale si applicherà una diversa e ben più onerosa tariffa pari a 15 centesimi al minuto invece dei 5 promessi, che prevede anche lo scatto alla risposta pari a 16 centesimi di euro al minuto.

Inoltre la reclame dello spot che promette di praticare uno sconto di 100 euro, sul modello di telefonino (LG U970), non è concretizzato per l’indisponibilità dello stesso nei punti vendita e l’impossibilità di acquistarlo.

Dopo il decreto Bersani che ha abolito i costi di ricarica dei telefonini, un pedaggio feudale presente solo in Italia, molti gestori si ingegnano a recuperare i 2 miliardi di euro,con tecniche di tariffazioni così ingannevoli e fraudolente dei consumatori, che rende necessaria una intensificazione delle denunce a carico dei “furbetti dei telefonini”,che vorrebbero far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

Adusbef e Federconsumatori, soddisfatti della decisione del Giurì,che ha fatto ritirare,con provvedimento d’urgenza,lo spot della brava attrice, oggi certamente meno credibile agli occhi dei telespettatori, per aver prestato la sua faccia ad un palese,macroscopico inganno, che ha spopolato per circa 2 mesi su tutti i mezzi di informazione, procurando grave nocumento ai consumatori ed utenti dei servizi telefonici, stigmatizzano lo scadimento di noti personaggi televisivi, che dovrebbero prestare maggior attenzione alle reclame ed ai fraudolenti consigli per gli acquisti.

Ai sensi del Codice del Consumo, non è neppure escluso che d’ora in avanti, anche i testimonial che prestano per mero lucro la loro immagine alle pubblicità truffaldine che arrecano grave nocumento ai consumatori, vengano chiamati in giudizio a risarcire solidalmente i danni procurati.


La fonte QUI

Istat giugno 2007


L'Istat ha reso note le variazioni dell'inflazione per il mese di giugno 2007. Su base annuale si è rilevata un aumento del 1,7% relativo al paniere comprensivo dei tabacchi e dell'1,6% senza i tabacchi valore utile per il calcolo degli aumenti degli affitti

Qui il pdf riassuntivo di tutti i dati

giovedì 12 luglio 2007

Trasparenza bancaria: Catricalà patisce, Draghi ammonisce



E' di questi giorni la notizia che il capo dell' anitrust italiana ha patito il mancato adempimento dell'accordo siglato tra associazioni di consumatori e ABI in merito all'estinzione anticipata dei mutui.
In particolare il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Antonio Catricalà, lamenta di aver dovuto saldare più di quanto disposto dall' accordo stipulato nei mesi scorsi. L'ABI gli risponde che si tratta di casi isolati e che il sistema bancario italiano sia sano. Noi possiamo rispondere che a fronte delle numerose segnalazioni e richieste di intervento rilevate negli ultimi mesi le cose siano ben diverse da quanto dichiarato dall'ABI. Infatti molti consumatori piemontesi ci riferiscono di richieste a titolo di penale per l'estinzione dei mutui come se nulla fosse cmabiato a livello normativo, oltre alla negazione alla cancellazione dell'ipoteca senza costi di notaio, come invece previsto dal derceto "Bersani bis".
Non più tardi di ieri Mario Draghi, Governatore della Banca d'Italia, durante l'assemblea annuale dell'ABI ha ammonito i responsabili degli istituti di credito circa la scarsa trasparenza che gli stessi rivolgono ai consumatori, cittadini già ampiamente vessati da costi di servizio ben più alti rispetto alla media europea, riconoscendo in questo un importante limite alla concorrenza e allo sviluppo dell'economia nazionale, e ribandendo così quanto Federconsumatori lamenta da molto tempo. Chi avesse ricevuto richieste indebite per l'estinzione anticipata del mutuo è caldamente inviatato a procedere con formale reclamo mezzo racc. A/R all'indirizzo della propria filiale e alla sede legale del proprio istituto di credito.

Per chi fosse interesato
il testo dell'accordo ABI-Associazioni di Consumatori sull'estinzione anticipata dei mutui è disponibile qui

lunedì 9 luglio 2007

Dentifricio Colgate sospetto



I Carabinieri dei Nas del Ministero della Salute hanno provveduto a sequestrare quasi 20 mila confezioni di dentifricio a marchio “Colgate” sospette di contraffazione in diversi esercizi commerciali in alcune località italiane tra le quali anche Torino. I Nas hanno inviato all’Istituto superiore di sanità campioni delle confezioni sequestrate per effettuare le dovute analisi di laboratorio. Un indizio per verificare se il vostro dentifricio fa parte di questa partita sospetta è di controllare se le indicazioni sul prodotto sono solo in lingua inglese, nel qual caso vi consigliamo di rivolgervi ai Nas per consegnare il prodotto. Nei prossimi giorni sono attesi i risultati delle analisi per verificare l’eventuale pericolosità per la salute.

Per prendere visione del comunicato stampa del Ministero della Salute clikka qui

Nuovo dialer vecchia storia



Anche quest’estate è giunta puntale e con essa la nuova numerazione con tariffazione a sovrapprezzo.

La Federconsumatori stima che tali numerazioni saranno in grado di produrre, tramite la bolletta telefonica, nuovi corposi salassi nelle tasche dei consumatori.

La storia è ormai vecchia, ogni estate un nuovo oscuro numero semina terrore nelle famiglie italiane che viaggiano in internet.

Inizialmente le temute numerazioni erano quelle del 70x e 709, poi sono divenute gli 899 ed oggi hanno assunto la numerazione 001.

Su tali numerazione sono presenti dei dialer in grado di scollegare l’originario tipo di collegamento e ricollegarlo ad una numerazione con tariffazione a sovrapprezzo, che in termini poveri significa che per poco meno 15 minuti di connessione, nella fattura dell’ignaro consumatore compaiono ben € 21,45 per connessione, e le connessioni sono sempre più di una.

Altro problema di tali numerazioni a sovrapprezzo è che il consumatore non si accorge della loro presenza, poiché esse si installano quando semplicemente si clicca con il mouse su uno di questi siti “civetta” e la trappola scatta, l’unica cosa che si percepisce è che per qualche secondo non funziona il collegamento che poi però riprende come sempre. Il risultato? Bollette telefoniche che lievitano vertiginosamente!!!

La Federconsumatori, oltre a raccomandare la massima prudenza e l’istallazione di adeguati filtri di protezione contro tali frodi come i programmi antidialer, esorta i consumatori già rimasti vittime di tali raggiri a:

- denunciare al proprio operatore l’accaduto e disconoscere anche verbalmente le numerazioni 001 e il costo derivante;

- non pagare il costo derivante da tali connessioni;

- effettuare il pagamento solo degli importi non contestati (Iva inclusa), attraverso un c\c intestato all’operatore di telefonia fissa (Telecom Italia, Infostrada, Fastweb ecc) indicando nella causale il distretto telefonico, il numero di linea, il bimestre di riferimento del pagamento parziale, nome e cognome del titolare, la motivazione del parziale pagamento (addebiti oggetto di contestazione derivano da un non volontario utilizzo del servizio e da raggiri di tipo informatico nel corso di navigazione Internet);

- inoltrare reclamo scritto, con raccomandata A/R all’indirizzo indicato in fattura, precisando le motivazioni sopra esposte fra parentesi, allegando altresì copia della quietanza di avvenuto pagamento parziale – copia della denuncia già effettuata presso gli organi di Polizia Postale in cui va precisato il numero di fattura, le numerazioni e gli importi addebitati oggetto della presunta frode.

Inoltre, si chiarisce fin da ora che le numerazioni 001 sono un servizio fornito da aziende che vengono definite OLO, quindi non essendo l’operatore di telefonia fissa con cui si ha il contratto “il proprietario” di tali numerazioni, avendo la mera funzione di tramite nel “girare” l’eventuale fatturato derivante da tali connessioni agli OLO, ne deriva che quest’ultimo operatore potrà legittimamente esercitare sui consumatori nessuna azione coercitiva, al fine di indurli al pagamento di tali somme, poiché non ne è il titolare.

Si ricorda altresì che i nostri sportelli sono sempre a disposizione per aiutare tutti i consumatori rimasti coinvolti in tali raggiri informatici.

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Decreto Bersani – LIBRI



Leggi in favore dei consumatori se ne sono viste poche in questo Paese, adesso che il Ministro Bersani sta cercando di ovviare a questo enorme problema assistiamo alle ribellioni delle varie categorie che, man mano, vengono interpellate.

Le Farmacie però potrebbero essere prese come esempio per dimostrare che tutto questo allarmismo è esagerato e che questa riforma non è così devastante come affermano le diverse categorie.

Certo che ci sono grandi cambiamenti in corso e certo che i commercianti devono cambiare il loro modo di pensare il commercio. Libera concorrenza vuol dire maggiore impegno per i commercianti e maggiore scelta per i consumatori.

Mentre è chiara quale potrà essere la convenienza per i consumatori, ossia una diminuzione dei costi, è forse più difficile trovare vantaggi per i commercianti. Ma non è detto che non ci siano, io ne vedo almeno due:

  1. E’ noto che in Italia la vendita dei libri è molto bassa rispetto ad altri Paesi europei, non siamo lettori accaniti e non è ancora radicata la cultura della lettura come esperienza individuale arricchente. A mio parere libera concorrenza e costi di copertina inferiori possono anche essere un modo per invogliare i consumatori a leggere di più.
  2. I gestori potranno realizzare dei gruppi d’acquisto per ottenere loro stessi prezzi inferiori e non mutare il loro margine di guadagno offrendo i libri a costi più bassi.

Il prezzo imposto oggi è più una farsa che un atto reale, i clienti chiedono subito lo sconto perché così ormai sono abituati dalle grandi catene ma anche dai gestori più piccoli.

Il prezzo imposto è un cartello e, in quanto tale, deve essere eliminato. Sta ad ogni commerciante aggiornarsi per venire incontro alle nuove esigenze di mercato. Torino è una città ben provvista di librerie molto ben fornite, non credo che la libera concorrenza potrà desertificare il settore. Credo invece che i librai dovranno aggiornarsi, offrendo servizi maggiori, come ad esempio offrire un angolo di lettura nello stesso negozio, trovando il modo per attirare la clientela. Le aperture serali e domenicali sono un esempio già seguito da alcuni, se a questo si aggiungerà anche un minor costo per i consumatori, le librerie saranno sempre più frequentate.

Giovanni Dei Giudici

Presidente Federconsumatori Piemonte Onlus

giovedì 5 luglio 2007

Si allarga la distribuzione di detersivo "alla spina"


Non tutti sanno che sono già operativi presso alcuni supermercati piemontesi distributori di detersivo "alla spina", ovvero una volta esaurito il contenuto dei tradizionali flaconi di detersivo questi invece di essere buttati possono essere nuovamente riempiti presso gli appositi centri generando un circuito virtuoso per cui il consumatore trae un primo vantaggio economico riparmiando sull'acquisto del nuovo flacone poichè non paga più il costo del contenitore e di riflesso se ne ha un giovamento collettivo per l'ambiente legato alla riduzione dei rifiuti e ai fattori inquinanti dovuti alla produzione, alla distribuzione e allo smalitmento delle confezioni di detersivo.
Il progetto GDO Grande Distribuzione Organizzata è promosso e finanziato dalla Regione Piemonte e coordinato dall'istituto di ricerca Ecologos di Torino, con il braccio operativo del centro studi Sereno Regis di Torino.

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martedì 3 luglio 2007

Voglia di sole: attenti all scelta delle creme solari

L'estate, stagione per eccelenza per le vacanze e i momenti all'aria aperta, è fonte di soddisfazione per gli amanti della tintarella, ma può nascondere insidie di non poco conto. Infatti una non corretta esposizione al sole è causa di eritemi, scottature e nel peggiore dei casi anche di tumori della pelle. A questo scopo l'applicazione di creme protettive è fondamentale. Premesso che ognuno di noi ha un fototipo diverso la scelta del fattore di protezione fino ad oggi era "viziata" dall'utilizzo di scale di misura differenti che rendevano difficoltoso il confronto tra i vari prodotti. A partire dal 2007 le ditte produttrici dovranno adeguarsi alle indicazioni dell UE

Ecco le principali novità presenti in etichetta:

  • I fattori di protezione saranno presenti solo con riferimento alla scala Sun Protector Factor

SPF 6- 10 bassa protezione, per pelle già abbronzata
SPF 15 - 20 media protezione, per pelle chiara e/o forte luce
SPF 25 - 30 alta protezione, condizioni estreme (ghiacciai, tropici) e pelle molto chiara
SPF 50 - 50+ protezione molto alta, pelle particolarmente sensibile, intollerante e delicata

  • I prodotti con SPF inferiore a 6 sono da considerare delle semplici creme idratanti.
  • Le creme protettive devono contenere filtri sia nei confronti dei raggi UVB che di quelli UVA, indicandolo in etichetta. Il fattore di protezione UVA deve essere almeno 1/3 del fattore di protezione UVB
  • Le etichette devono riportare in modo chiaro le precauzioni d'impiego per evitare che se ne riduca l'efficacia:
  1. applicare la quantità adeguata di prodotto necessaria per raggiungere la protezione dichiarata che è di 2mg/cm quadrato (circa 30 ml nell?adulto);
  2. applicare la crema protettiva circa trenta minuti prima dell'esposizione;
  3. riapplicare il solare ogni 2 - 3 ore;
  4. evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde;
  5. non esporre al sole bambini con età inferiore ai 3 anni.
  • E' vietato scrivere sui prodotti "Schermo totale" o "Protezione totale" poichè nessun prodotto offre una schermatura totale.
  • Al posto della data di scadenza verrà probabilmente indicato la PAO, cioè il periodo di validità del prodotto dopo la prima apertura che è un parametro più indicativo della stabilità e del perdurare delle caratteristiche del prodotto nelle usuali condizioni di utilizzo.

lunedì 2 luglio 2007

Etichette alimentari: dal 1° luglio nuovo regolamento Ue

Dal 1° luglio 2007 entra in vigore il nuovo regolamento europeo circa i valori nutrizionali stampati in etichetta. L'intento è di riuscire a veicolare informazioni sempre più chiare e che non inducano in errore il consumatore.

Il testo completo della normativa disponibile tramite questo link

Si riducono le tariffe fisso-mobile

Dal 1° Luglio 2007 si riducono le tariffe fisso-mobile di Telecom Italia. Per i clienti residenziali le variazioni di sono le seguenti:

Fascia Oraria dal unedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30
  • TIM: si passa da 19,34 a 17,40 centesimi al minuto
  • VODAFONE: si passa da 20,27 a 18 centesimi al minuto
  • WIND: si passa da 23,54 a a 19,27 centesimi al minuto
  • H3G: si passa da 41,09 a 31,42 centesimi al minuto
Fascia Oraria dal unedì al venerdì dalle 18.30 alle 8.00 sabato, domenica e festivi tutto il giorno

  • TIM: si passa da 11,20 a 10,19 centesimi al minuto
  • VODAFONE: si passa da 11,20 a 10,40 centesimi al minuto
  • WIND: si passa da 11,20 a 11,06
  • H3G: ATTENZIONE è previsto un aumento da 11,20 a 18,48 centesimi.