Stando all'art.1 comma 345 della legge n° 266 del 23/12/2005 e del d.p.r. n° 116 del 22/06/2007 è stato istituito il "Fondo" presso il Ministero dell'Economia e delle finanze destinato ai risparmiatori vittime di frodi finanziarie o che hanno patito danni ingiusti e non risarciti.
Questo fondo vittime viene "foraggiato" da rapporti contrattuali che si definiscono dormienti e aperti presso gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi.
Cosa sono i depositi dormienti?
Ebbene si riconoscono come depositi dormienti i conti correnti,certificati di deposito, depositi di risparmio e gli strumenti finanziari custoditi o amministrati che abbiano le seguenti caratteristiche:
- valore superiore a € 100,00
- inattivi da 10 anni
L'ente che detiene il deposito (Assicurazioni, Banche etc. etc.) avevano l'obbligo di inviare una racc. A/R entro lo scorso 17/02/08 all'attenzione dei titolari dei conti.
Si noti che oltre ai titolari sono oggetto di tale lettera anche gli eventuali eredi.
Se entro il 15/08/08 il conto non venisse movimentato con alcuna operazione, il deposito è da considerarsi abbandonato e le quote presente sul deposito verranno versate a favore del Fondo di cui abbiamo accennato all'inizio.
Ciò che viene considerato come azione utile alla "movimentazione" sono le seguenti operazioni:
- richiesta copia della documentazione sul rapporto
- versamenti
- prelievi
- richiedere un aggiornamento contabile
- comunicazione scritta della variazione di residenza
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