lunedì 10 settembre 2007

Lavanderie: risarcimento danni?


I danni da errato lavaggio non sono tra i reclami più frequenti che riceviamo, ma certamente dei più "stagionati". Esiste da diversi anni un accordo (qui in formato pdf) depositato presso la Camera di Commercio di Torino che definisce le modalità operative per svolgere richiesta di danni alla lavanderia "colpevole" del danno. L'accordo è stato siglato da alcune associazioni di consumatori , tra cui Federconsumatori Piemonte, associazioni di categoria nonché un elenco specifico di esercizi. Per rispondere al quesito a titolo del post sì le lavanderie sono tenute al rimborso secondo le seguenti modalità:
Articolo 13

La Tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi ed in ogni caso il risarcimento totale non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna.
Per capi superiori al valore di un milione di lire, il cliente - prima della prestazione - deve obbligatoriamente comunicare alla Tintolavanderia il valore del capo.

Si noti che il "quanto" può essere richiesto per il danno è riferibile al valore del capo allo stato di consegna, quindi sarebbe estremamente utile conservare lo scontrino d'acquisto a titolo di comprova di quanto richiesto, pur comprendendo che non sia fattibile conservare tutti gli scontrini! Altro punto fondamentale è quanto indicato all'art. 11 ovvero entro quanto presentare il reclamo:
Articolo 11

Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla lavanderia dovranno essere presentati all’atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre l’orario di chiusura del laboratorio nel giorno lavorativo successivo.
Se non fosse sufficiente il reclamo a voce è bene presentarne uno a mezzo lettera racc. A/R da presentare nel più breve tempo possibile e non comunque superiore a 8 giorni dal rilevamento del danno. Anche le lavanderia non aderenti all'accordo sono responsabili per i danni creati dalla loro attività secondo le modalità fin qui descritte, semplicemente in questo caso non vi è a tutela del consumatore rispetto al citato riferimento camerale.

La lavanderia è non è responsabile del danno solo se questo è dovuto da un'etichettatura dal capo non corretta, a seguito di cui è bene inviare reclamo alla ditta produttrice.
In questo caso potrebbe però rendersi necessaria una perizia che valuti la correttezza dell'etichettatura rispetto alla "composizione" del capo.

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