giovedì 26 luglio 2007

Diritto di Recesso: tra mito e realtà


Il diritto di recesso, o di ripensamento, è tra i principali e più citati diritti dei consumatori. E' la facoltà di un acquirente di restituire, perchè non soddisfatti o semplicemente perchè si è cambiata idea, quanto acquistato e avere diritto al rimborso delle quote versate per l'acquisto. E fin quì tutti, esperti e non, sono concordi. Ciò che inizia essere fonte di dubbio, cattiva interpretazione ed errata informazione riguarda principalmente gli ambiti e le modalità di applicazione di tale diritto.
Diventa indispensabile anche in questo caso fare chiarezza sui termini che andremo ad utilizzare.

  • Consumatore: è la persona fisica che acquista un dato bene per fini diversi da quelli professionali, quindi chi acquista senza fattura recante partita i.v.a.
  • Locale commerciale: per locale commerciale è da intendersi soltanto la sede dove il venditore esercita abitualmente la propria attività. Non sono locali commerciali i luoghi pubblici (una strada, il mercato, ecc.) o il domicilio dell’acquirente, ma anche tutti quei luoghi aperti al pubblico, quali alberghi, fiere, ecc. di cui il professionista ha la disponibilità momentanea per averli presi in affitto o a qualunque altro titolo che non sia quello di esercitarvi stabilmente l’attività. In sostanza l’unità locale che risulti tale da una visura camerale.
  • Acquisto fuori dal locale commerciale: sono gli acquisti fatti in contesti diversi da quanto descritto sopra, tra un venditore ed un acquirente fisicamente compresenti (es. "porta a porta", per strada, in alberghi, durante gite etc. etc.).
  • Acquisto a distanza: sono quegli acquisti fatti tramite sistemi mediatici (telefono, posta, radio , televendite, internet) per cui non vi è la compresenza fisica delle parti.
Premesso ciò possiamo iniziare ad addentrarci nell'argomento.

In primis si noti che non vi è obbligo alla restituzione ed al rimborso per tutti gli acquisti fatti presso i negozi "normali". Infatti è questa una delle principali ragioni di reclamo che riceviamo da parte di cittadini arrabbiati perché quel certo commerciante non ha accettato la restituzione del bene. Questo accade in particolare durante il periodo dei saldi per cui si ritiene di aver patito un abuso quando così non è.

Il diritto di recesso trova obbligatorietà solo per gli acquisti fatti fuori dai locali commerciali o a distanza, in virtù delle differenze tra le modalità di vendita sia per la valutazione del bene che per la diversa condizione psicologica dell'acquirente.

Il diritto al ripensamento deve essere esercitato inviando racc. A/R entro 10 giorni dal ricevimento del bene (o dalla sottoscrizione del contratto per i servizi) alla sede legale del venditore o all'indirizzo indicato nella specifica clausola. E' obbligatorio che nei contratti la clausola relativa al diritto di recesso abbia caratteri uguali o più grandi degli altri; che sia distinta dalle altre clausole; che riporti tutte le informazioni utili all'esercizio dello stesso. Può essere anticipata via fax, ma deve comunque essere confermata dalla racc. A/R.

Il termine dei dieci giorni si riferisce al giorno di invio della lettera e fa fede la cedola di invio. nel caso in contratto non vi sia la prevista clausola o che il venditore non abbia fornito copia del contratto i dieci giorni arrivano sino a 90, ma attenzione ricordatevi che dovete sempre ottenere una copia del contratto corredata di tutte le condizioni di vendita.

Lo stesso vale per gli acquisti fatti a distanza compresa la crescente tendenza a svolgere contratti via telefono per i quali è prevista la registrazione della comunicazione in cui si devono obbligatoriamente comunicare i termini al diritto di recesso. Attenzione solo chi rientra nella descrizione di Legge come consumatore ha possibilità ad esercitare il diritto di ripensamento.


Il Codice del Consumo all'art.64 indica i 10 giorni da computarsi solo quelli lavorativi. Sono addebitabili al consumatore le spese di restituzione del bene, mentre il venditore è obbligato alla restituzione dell quote già versate. E' onere del venditore comunicare all'eventuale finanziaria la cessazione del finanziamento e nulla è dovuto da parte dell'acquirente all'istituto creditizio. (art.67 Cod. Consum.)


E' disponibile QUI un modello di lettera al fine di aiutare i consumatori. Si tratta di un modello che può essere adattato alla singola necessità.

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