Adusbef e Federconsumatori,pubblicano sui loro siti: www.adusbef.it; www.federconsumatori.it., il fac simile del ricorso avverso cartelle di pagamento privi del nominativo del responsabile del procedimento, così come stabilito dall’ordinanza n.377/2007 della Corte Costituzionale.
Adusbef e Federconsumatori -come è a tutti noto- hanno nel loro Dna la lotta all’evasione fiscale ed anni di battaglie e di denunce contro evasione ed elusione,per la cultura della legalità e per far abbassare la pressione fiscale addossata soprattutto ai lavoratori a reddito fisso,mediante l’aumento di non ignoti soggetti, che nelle maglie larghe dei controlli, riescono ad occultare redditi prodotti, denunciando meno dei loro dipendenti, se non a sfuggire al fisco con i più disparati espedienti.
Ma la cultura della legalità non significa che i soggetti preposti alla riscossione,che spesso inviano milioni di cartelle pazze,in deroga allo Statuto dei Diritti del Contribuente che impone certezza assoluta, verifiche rigorose e fondatezza formale e sostanziale del tributo da riscuotere, possano agire nel far west più totale,anche dopo la pronuncia della Consulta,come vorrebbe Equitalia la quale, con interpretazioni assurde,illogiche,contraddittorie e destituite di alcun fondamento giuridico, dichiara che non sarebbero annullabili cartelle dichiarate “nulle” dalla suprema ordinanza n.377/2007.
Per agevolare i ricorsi massicci di milioni di contribuenti vessati,tartassati e beffati, verso i quali è allo studio dei giuristi un’azione risarcitoria dei danni, anche se la class action esclude i risarcimenti di massa verso le pubbliche amministrazioni, ma non verso le imprese,Adusbef e Federconsumatori, oltre a pubblicare il testo del ricorso, chiedono ad Equitalia di rinunciare alla consueta protervia per applicare pacificamente l’ordinanza, dopo che
Se
Adusbef e Federconsumatori stigmatizzano comportamenti vessatori e privi di fondamento giuridico, laddove l’Ente a maggioranza pubblica incaricata della riscossione che dovrebbe ben conoscere e rispettare le leggi,se vuole che i cittadini, come è giusto e sacrosanto,paghino le tasse: afferma che “si appellerà alla norma di legge secondo la quale non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato violando solo aspetti relativi al procedimento”.
L'articolo 12, comma 5, Dlgs 546/92, ha previsto l'esclusione dell'obbligo di assistenza tecnica delle parti diverse dall'ufficio finanziario e dall'ente locale, per le controversie aventi a oggetto tributi di valore inferiore a cinque milioni di lire. Il legislatore, innovando rispetto al precedente Dpr 636/72, ha introdotto nel processo tributario l'assistenza tecnica obbligatoria, prevedendola per i giudizi di valore superiore a 2.582 euro; per quelli di valore inferiore, i contribuenti possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. I cittadini possono inoltrare quindi il ricorso per controversie fino a 2.582 euro, senza l’assistenza di un difensore poiché- come affermato dalla Suprema Corte - deve essere garantita la difesa tecnica al contribuente, spettando non a quest'ultimo di nominare un difensore ma alla stessa Commissione di ordinare al contribuente di provvedere a farlo. Soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente non "esegua" l'ordine nel termine concesso, la Commissione procederà a dichiarare l'inammissibilità del ricorso. La Commissione tributaria, quindi, nel caso di una controversia di valore superiore a 2.582 euro, deve disporre che il contribuente, privo del ministero del difensore, provveda alla nomina dello stesso, non potendo decretare l'inammissibilità del ricorso in mancanza di un siffatto ordine. Circa il valore della lite, la giurisprudenza di legittimità ritiene che debba determinarsi avendo riguardo all'importo dei singoli tributi che formano oggetto dell'atto impositivo e non già al cumulo degli stessi (Cass. 6 aprile 2000); nel caso di controversie instaurate dallo stesso contribuente e relative a differenti atti impositivi, queste conservano la loro individualità anche se il giudice ne disponga la riunione e quindi devono essere considerate in modo separato per fissare il valore della controversia (Cass. 1 aprile 2003, n. 4960).
ISTRUZIONI PER L’USO: SI POSSONO FARE RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA, SENZA BISOGNO DI ASSISTENZA TECNICA (LEGALI,COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, ECC.), PER IMPORTI SINGOLI, NON CUMULABILI, FINO AL VALORE DI 2.582 EURO.
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