mercoledì 5 settembre 2007

Crif: cancellazione dati


Gli italiani fanno sempre più ricorso al finanziamento nelle sue diverse forme. Contemporaneamente aumentano quelli che non riescono a saldare in tempo o del tutto le rate. Qui nascono problemi legati all'iscrizione "all'albo dei cattivi pagatori" e il conseguente diniego di nuovi finanziamenti.
Molti si rivolgono al nostro sportello richiedendo informazioni circa la cancellazione dati in possesso al Crif, con questo articolo vorremmo dare le informazioni utili in tal senso.

Andiamo per ordine con alcune definizioni estremamente utili:

Crif: è una centrale rischi privata, cioè una società che si occupa di ricevere da parte delle società finanziarie informazioni circa lo stato di pagamento dei finanziamenti erogati. Vengono registrate sia le informazioni positive (pagamenti corretti) che quelle negative (ritardi o mancati pagamenti delle rate)

Sic: è il Sistema di Informazioni Creditizie è la banca dati vera e propria. Sono registrati i dati anagrafici del contraente e quelli relativi alla correttezza o meno del pagamento delle rate

Attenzione! Sono assai frequenti pubblicità di società che si offrono di cancellare dati dalle banche dati ovviamente previo pagamento di quote. Ebbene tali società al massimo possono pretendere dal Crif la cancellazione dei dati "buoni" lasciando cosìcome profilo del cliente gli eventuali dati cattivi. La conseguenza di ciò e che alla nuova richiesta di finanziamenti il cliente verrebbe descritto solo con i dati cattivi. Risultato il cliente sarebbe persona che a precedenti finanziamenti ha solo saldato tardivamente o non ha proprio saldato alcunchè...di certo non è questo l'obiettivo di chi vuole vedersi cancellato dal Sic.

Altresì non vi è possibilità di veder cancellati i propri dati negativi se non entro i termini fissati dalla Legge che sono i seguenti:

  • dopo 1 anno dalla regolarizzazione, se il ritardo di pagamento ha riguardato al massimo 2 rate (e nel caso non si registrino successivi ritardi)
  • dopo 2 anni dalla regolarizzazione, quando il ritardo di pagamento ha riguardato più di 2 rate o si è prolungato per più di 2 mesi (e nel caso non si registrino successivi ritardi)
  • I finanziamenti con ritardi di pagamento non sanati vengono invece cancellati automaticamente da CRIF decorsi 36 mesi dalla data di estinzione del finanziamento (in questo caso vengono cancellati tutti i dati del finanziamento) fonte
La cancellazione viene eseguita automaticamente dal Crif allo scadere di tali termini.

Nel caso ravvisiate che alcuni dei dati detenuti dal Crif siano inesatti è disponibile online un modulo per la correzione degli stessi a questo link


Nel caso in cui siate stati vittime di una frode o un furto dei vostri dati personali con i quali siano stati accesi mutui, finanziamenti o leasing (a cui ovviamente non segua il saldo delle rate) è indispensabile che:

  • Presentiate denuncia alle Forze dell'Ordine;
  • Che copia della denuncia venga inviata alle società finanziatrici;
  • Verificare i propri dati se presenti nel Sic utilizzando questo modulo facendo molta attenzione alla compilazione dei vari campi;
  • Accertata la presenza dei propri dati presso il Sic a seguito della truffa inviare richiesta di cancellazione allegando copia della denuncia utilizzando questo modulo
Federconsumatori è tra le associazioni dei consumatori che hanno stipulato accordi conciliativi con Crif pertanto i nostri associati possono contare sulla nostra intemediazione al fine di correggere tutte le inesattezze o gli eventuali errori.
Per chi non è socio gli sportelli offrono tutte le informazioni in forma gratuita utili all'autotutela

Per chi gradisse contattare Federconsumatori Piemonte può scriverci qui

AGGIORNAMENTO

Su segnalazione di un cortese lettore del blog aggiorniamo il post con le indicazioni circa le tempistiche secondo le quali si possono inserire nel sistema informativo creditizio i dati negativi relativi al mancato pagamento delle rate e quindi poter stabilire anche le decorrenze previste per la cancellazione dei dati negativi.

A tal fine riportiamo integralmente il riferimento normativo che è reperibile cliccando QUI

Attenzione aprire poi l'allegato A5

Art. 4. Modalità di raccolta e registrazione dei dati
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie.
2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore.
3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruità attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti.
4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato.
5. Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o del Garante.
6. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:

a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;
b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:

1. qualora l'interessato sia un consumatore, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;
2. negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata.

7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.



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