martedì 15 gennaio 2008

Finalmente la Class Action


La Finanziaria 2008 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la famosa class action, cioè la possibilità di ricorsi "di gruppo" utili a ottenere risarcimenti per i danni patiti.
A tale proposito riportiamo qui di seguito quanto apparso sul sito nazionale della Federconsumatori utile a dare una descrizione tecnica di questa novità giuridica che abbiamo chiesto a gran voce da molti anni con la speranza che possa essere uno strumento valido ed efficace (nei tempi e negli effetti) a tutela degli interessi violati.

“CLASS ACTION” SCHEDA TECNICA

A cura dell’ Avvocato Vanna Pizzi

Il 21 dicembre 2007 il Senato ha approvato definitivamente il testo della Legge Finanziaria 2008 che quindi è legge dal primo gennaio 2008. La stessa contiene una lunga serie di misure, tra cui, l’introduzione nel nostro ordinamento della notissima AZIONE DI CLASSE.

Con tale istituto si è finalmente inserita anche in Italia l’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.

La stessa Legge Finanziaria al comma 445 definisce la Class Actionquale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela”. Rinviando ai successivi 446, 447, 448 e 449 per l’istituzione e la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori.

Or bene il comma 446 stabilisce che dopo l'articolo 140 del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il novello art. 140-bis denominato Azione collettiva risarcitoria.

Chi sono i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

Al fine di tutelare degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, e quindi ad instaurare Class Action, sono legittimati ad agire in giudizio,:

- Le Associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 del Codice del Consumo, ovvero le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero delle Attività Produttive.

- Gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.

Dove si instaura l’azione di classe

La legge ha stabilito un Foro di competenza esclusivo individuato presso il Tribunale del luogo in cui ha la sede l'impresa.

Quando si instaura l’azione collettiva risarcitoria.

Quando uno dei soggetti legittimati ritenga che:

- siano stati lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti;

nell'ambito:

- o di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati mediante moduli o formulari;

- ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali,

- di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali.

Come si instaura l’azione di classe

L’Associazione dovrà richiedere al Giudice competente, l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti.

I singoli consumatori o utenti

I singoli consumatori o utenti che intenderanno avvalersi della tutela prevista dalla Class Action non sono assolutamente esclusi, infatti è previsto che sarà sempre ammesso il loro intervento al fine di proporre domande aventi il medesimo oggetto. Essi però dovranno attivarsi:

- comunicando per iscritto all’associazione proponente la propria adesione all'azione collettiva.

L'adesione potrà essere comunicata, anche nel giudizio di Appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Effetti dell’adesione nei confronti dei consumatori o utenti

L'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione, quindi a seguito dell’interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, che può essere di dieci o cinque anni a seconda che in giudizio si faccia valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Procedimento avanti al Tribunale

Nella prima udienza il Giudice del Tribunale svolge un preventivo giudizio di ammissibilità o meno della domanda. Conclude tale giudizio pronunciando un’ordinanza che a sua volta è reclamabile davanti alla Corte di Appello.

Quali sono i presupposti per dichiararsi inammissibile la Class Action

Il Giudice, emana l’ordinanza con cui dichiarata inammissibile l’azione collettiva, quando essa è:

- manifestamente infondata,

- quando sussiste un conflitto di interessi,

- ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo.

Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda, quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente.

Qualora il giudice ritenga ammissibile l’azione di classe

Il Giudice dispone che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, inoltre dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

In caso di accoglimento della Azione collettiva risarcitoria.

Il giudice se accoglie la domanda, determina con sentenza:

- i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio.

- Se possibile, allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

Effetti della sentenza nei confronti dei consumatori

La sentenza, che definisce l’azione collettiva risarcitoria, fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva.

È invece fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non hanno aderito all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso con l’azione collettiva risarcitoria. Gli stessi potranno quindi instaurare un proprio giudizio al fine di far riconoscere le proprie ragioni e richieste.

L’impresa

L'impresa, nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

Quando il Presidente del Tribunale decide di costituire un'unica Camera di Conciliazione

Se l'impresa invece non comunica la proposta entro il termine ovvero non vi è stata accettazione da parte dei consumatori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il Presidente del Tribunale competente, costituisce un'unica Camera di Conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti e che ne fanno domanda.

Composizione della Camera di Conciliazione

La Camera di Conciliazione è composta da:

- un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva;

- da un avvocato indicato dall'impresa convenuta;

- un avvocato nominato dal Presidente del Tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede.

Compiti della Camera di Conciliazione

La Camera di Conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal Presidente:

- modi, termini e l'ammontare;

da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Alternative alla Camera di Conciliazione

In alternativa alla Camera di Conciliazione, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il Presidente del Tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione costituito da enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, abilitati ed iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ed operanti presso il comune in cui ha sede il Tribunale.

In fine il comma 447 della Legge Finanziaria prevede una vacatio legis di centottanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa (01.01.08), dopo di che le azioni collettive potranno essere legittimamente proposte.
fonte QUI

Quanto disposto dalla legge è disponibile all art. 140bis del Codice del Consumo scaricabile QUI

Inoltre la sede nazionale ha indetto una raccolta firme utile a predisporre un primo tentativo di class action. Questa prima iniziativa è rivolta a gli interessati dal deprecabile e vessatorio fenomeno dell'anatocismo bancario.
A tal fine si è predisposto un modulo (formato pdf) da inoltrare alla sede nazionale e disponibile online CLICCANDO QUI

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