venerdì 28 settembre 2007

Casa: le previsioni per il 2008


Pubblichiamo quanto diffuso dalla sede nazionale in merito alle stime di prezzo per l'acquisto e la vendita della casa per il prossimo 2008.

Fonte diretta QUI


CASA: E’ ORAMAI PIENA EMERGENZA, SIA PER CHI STA IN AFFITTO SIA PER CHI DEVE ACQUISTARLA.
CONTINUANO A LIEVITARE I COSTI DI MANTENIMENTO. DIVENTA INELUDIBILE LA NECESSITA’ DI UN INTERVENTO SIA SUL VERSANTE DI UN SERIO PIANO DI INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE, CHE SU QUELLO FISCALE ATTRAVERSO MANOVRE DI RIDUZIONE DELL’ICI, CHE SU QUELLO DELLA TASSAZIONE SUGLI UTILI DI AFFITTO, PORTANDOLA AD UNA PERCENTUALE SECCA DEL 20%.
SONO INTERVENTI FUNZIONALI AD UN RIEQUILIBRIO DELLA DOMANDA E DELL’ OFFERTA DI MERCATO E PER UNA PIU’ EFFICACE EMERSIONE DAL NERO, OLTRE AD UNA FUNZIONE DI CALMIERAMENTO DEGLI AFFITTI STESSI.
INFATTI IL COSTO COMPLESSIVO MENSILE DI UN APPARTAMENTO IN AFFITTO O DI PROPRIETA’, PIU’ I COSTI DI MANTENIMENTO, RAGGIUNGE LA CONSIDEREVOLE CIFRA DI € 1501,50 (PER L’APPARTAMENTO IN AFFITTO) E DI € 1010,50 (PER L’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’).

Acquisto
L’Abitazione rappresenta un problema enorme per le famiglie italiane, sia relativamente all’acquisto che per quanto riguarda l’affitto ed i costi mensili complessivi.
Infatti per l’acquisto di un appartamento di 90 mq nel 2007, in una zona semi centrale di una grande area urbana, si è passati da una spesa pari a 15 anni di stipendio necessari nel 2002 a circa 20anni nel 2007, fino a raggiungere una previsione nel 2008 di 20.1 anni. Inoltre i costi per il mantenimento di un appartamento, secondo la previsione dell’osservatorio della Federconsumatori, aumenteranno del 5-6% aggravando ancor di più la situazione e lanciando un vero e proprio grido di allarme per uno dei problemi più seri delle famiglie italiane .


TABELLA ACQUISTO

ANNO

REDDITO

INDICE

PREZZO MQ

INDICE

2001

18431

100,0

3126

100,0

2002

18902

102,6

3502

112,0

2003

19512

105,9

4004

128,1

2004

20039

108,7

4191

134,1

2005

20444

110,9

4347

140,1

2006

20893

113.1

4564

144,1

2007

21500

116.1

4792

149.1

2008

21930

118.00

4883

151.00

Fonte: Elaborazioni Federconsumatori su dati Istat e Cresme

Affitto
Il costo dell’affitto, invece, di un appartamento
di 90 mq in una zona semi centrale di grande area urbana è passato da 610 euro nel 2001 a 1.113 euro nel 2007 con un aumento del 82%. Nel 2008 si prevede un aumento degli affitti che si attestano al 2% in più rispetto al 2007.

AFFITTO 2001 2004 2005 2006 2007 previsione 2008

EURO 610 940 1.010 1.060 1.113 1.135

Il costo dell’affitto, di un appartamento di 70 mq in una zona semicentrale di area urbana è passato da 495 euro nel 2001 a 909 euro nel 2007 con un aumento del 84%. Nel 2008 è previsto un aumento degli affitti che si attestano a circa 929 euro.

AFFITTO 2001 2004 2005 2006 2007 previsione 2008

EURO 495 750 810 850 909 929

Spese per il mantenimento per l’appartamento in affitto e di proprietà.

APPARTAMENTO DA 90 Mcq ZONA INTERMEDIA IN CITTA' METROPOLITANE

AFFITTO PROPRIETA'

SPESA EURO MENSILE SPESA EURO MENSILE



Previsione di Variazione % 2008/2007 costi Previsione di Variazione % 2008/2007 costi
Mantenimento appartamento AFFITTO Mantenimento appartamento PROPRIETA’

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %
344.80 366.50 6% 401.75 422.50 5%


mercoledì 26 settembre 2007

Separazione rete Tlc: anche l'Europa è d'accordo


Arriva da Bruxelles la notizia che anche il commissario Viviane Reding è favorevole alla separazione funzionale delle reti di telecomunicazione.
Il prossimo 13 novembre ci sarà un incontro in cui si discuterà la separazione delle reti di telecomunicazione europee dalle attuali proprietà.

In Italia la rete cioè le infrastrutture utili alla trasmissione dati e voce sono proprietà ancora di Telecom che ne affitta il tutto ai gestori di fonia che operano sul territorio.

Non bisogna essere dei maghi dell'economia per comprendere che la liberalizzazione del mercato sia un opera incompiuta come nella miglior tradizione dell'arte più sublime.

Come è possibile liberare un mercato con il proposito più volte sbandierato di fornire un servizio migliore ai cittadini sia economicamente che per funzionalità se l'ex monopolista oggi principale concorrente del mercato definisce il prezzo di affitto delle linee ai suoi concorrenti.
Per farla ancora più semplice Telecom non farà mai un prezzo di affitto delle linee tale per cui si possa generare una reale riduzione dei prezzi per le dinamiche competitive.
Inoltre si crea un facile scarica barile per le responsabilità di chi sia la colpa per i cronici e colossali ritardi per le riparazioni sulle linee
Non vogliamo più sentire lamentele di cittadini che clienti di un gestore alternativo a Telecom non sanno più chi sia il responsabile della mancata linea

La separazione della rete dalla gestione di Telecom porrebbe il gestore in una posizione di maggior equilibrio concorrenziale con i competitors ...sempre che la nuova gestione della rete sia migliore dello standard, pessimo, che si è aggiudicata l'Italia come sistema Paese.

lunedì 24 settembre 2007

Rottamazione auto: chi ne ha diritto e come fare


La Finanziaria 2007 oltre a frugare ancora nei risparmi degli italiani ha provveduto a fornire alcune facilitazioni per l'acquisto di autovetture ecologiche (ecologiche si fa per dire)

Molti ne hanno sentito parlare, ma pochi hanno realmente compreso la natura dell'iniziativa. Detto che i cittadini comuni non possono sempre essere al corrente di tutto ciò che li riguarda nascono alcune perplessità quanto queste carenze giungono da parte di esperti del settore quali le concessionarie, ma facciamo un passo alla volta.

Gli Ecoincentivi rilasciati dalla Finanziaria sono relativi alla rottamazione di autoveicoli Euro0 ed Euro1. Nel caso in cui demolisca un auto euro0 o 1 senza acquistarne altre di alcuna categoria si ha diritto a 80 euro di rimborso ed il rimborso dell'abbonamento annuale ai mezzi pubblici del proprio comune di residenza (con consegna al demolitore entro il 31/12/07).

Se alla demolizone corrisponde l'acquisto di una autovettura euro4 o 5 le cui emissioni CO2 rientrino nella misura di 140 gr/km si godrà di un contributo di euro 800 più esenzione bollo fino a tre anni (limmatricolazione dovrà essere fatta entro il marzo 2008).

Se poi si acquista un mezzo omologato dal costruttore con alimentazione elettrica, gas, metano, gpl o idrogeno (idrogeno? Come sono avanti al Parlamento quando vogliono!!!) si potranno ottenere contributi di 1.500 euro (fino a 2.000 se le emissioni di CO2 sono entro i 120 gr/km). Questa può essere comulata con le precedenti o goduta anche senza rottamazione.

Ma come fare per ottenere gli incentivi?
Sono i vinditori che devono svolgere tutte le pratiche presso i PRA di competenza e erogare anticipatamente al cliente lo storno delle quote di cui ha diritto dal prezzo pieno di vendita del veicolo.

Nel caso otteneste risposte evasive del tipo:"..lei ci paga la macchina per intero e poi lo Stao la rimborserà.." ebbene rifiutte l'acquisto in quella concessionaria (vedrete che cambieranno idea) oppure se non vi fosse possibile procrastinare l'acquisto inviate una racc. A/R di reclamo alla concessionaria riportando i vostri estremi e quelli dell'acquisto ricordando che per ragioni di urgenza avete accettato l'acquisto, ma che siete in attesa che vi venga riconosciuto il vostro diritto a beneficiare degli incentivi il cui onere a provvedere le pratiche formali spetta alla concessionaria.

Qui un riferimento dell'Agenzia delle Entrate in formato pdf

martedì 18 settembre 2007

21 settembre: la lista nera dell'Antitrust


Dal 21 settembre 2007 l'Antitrust (Autorità Garante Concorrenza e Mercato) pubblicherà la lista nera delle aziende che sono state giudicate dall'Authority colpevoli di pratiche commerciali sleali. Non si tratta di delazione becera e crudele ma bensì della giusta "buona" pubblicità che meritano queste aziende che in gran parte essendo quotidianamente esposte all'attenzione degli italiani ci sembra davvero un passo importante. La lista nera sarà pubblicata (e aggiornata) sul sito dell'Antirust I riferimenti di Legge per far entrare in questo esemplare elenco le ditte scorrette sono quelli deliberati al decreto legislativo 146 del 2 agosto 2007. E' bene che si legga con attenzione i termini del decreto anche se comprendiamo non sia la lettura più rilassante e gratificante che possa esserci. Per dare un'idea di cosa s'intenda per pratica commerciale sleale andiamo a riassumere per sommi capi ciò che riferisce il detto decreto.
  • fare visite commerciali a domicilio non gradite (e quante ce ne sono!!!);
  • è divieto ripetere con insistenza offerte commerciali per telefono, email o altro mezzo di comunicazione personale...in sostanza rompere le scatole E' VIETATO!!!;
  • fare pubblicità che esortino i bambini all'acquisto di un prodotto...E' VIETATO FAR LEVA SUI PICCOLI!!!;
  • far credere che si è i procinto di una vincita per convincere all'acquisto;
  • offrire un prodotto gratuito e poi far pagare i costi di spedizione (forse la parola gratis tornerà ad avere ilo significato presente sui dizionari?);
  • devono sparire messaggi pubblicitari del tipo "solo da noi il prezzo più basso";
  • ovviamente dare informazioni non vere sulla qualità del prodotto, sui prezzi di mercato e sulle proprietà curative del prodotto..e come faranno Wanna Marchi e soci?
Per denunciare comportamenti sleali è indispensabile inviare una segnalazione all'Antitrust preferibilmente mezzo racc. A/R a questo indirizzo
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Piazza G. Verdi, 6/A - 00198 ROMA

Indicando le proprie generalità quelle della controparte e l'evento che su vuole denunciare (quando, dove etc. etc.)

venerdì 14 settembre 2007

Sciopero della spesa


Si è svolto ieri lo sciopero della spesa in tutta Italia. L'iniziativa voluta a livello nazionale da Adoc Adusbef, Codacons e Federconsumatori per denunciare l'ingiustificato, incomprensibile inaccettabile aumento dei prezzi.

Qui di seguito il comunicato stampa nazionale a descrizione dell'iniziativa che stando alle stime degli organizzatori ha avuto un riscontro del 67% a livello nazionale e del 64% a Torino. Tali dati vengono sostanzialmente confermati dalle interviste svolte dagli organi di stampa che riportano il malcontento dei consumatori.

Impossibile "capire" con quale spirito si possa negare
il denunciato aumento quando vi sono riscontri anche nelle stime di organi internazionali quali la Banca Centrale Europea che ha indicato un aumento dei prezzi in Italia del 30% e la stessa Istat ha indicato un rincari per il pane, ad esempio, del 4% nel solo mese di agosto.

Lo sciopero della pasta è e vuole essere una iniziativa simbolica e non ha alcuna pretesa di cambiare la reale situazione con il solo schiocco di dita.
I cambiamenti devono arrivare dalle istituzioni e dagli organi di rappresentanza di categoria chiamati ancora una volta a una dimostrazione tangibile di buon senso, obiettività e di senso dello Stato e degli interessi dei cittadini tutti, in particolare delle fasce deboli.

Qui il comunicato stampa:

Un successo. Così Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori definiscono lo sciopero della spesa e della pastasciutta indetto per oggi.

Le 4 associazioni hanno svolto tra le ore 13 e le ore 15 una indagine telefonica a campione, contattando circa 2.500 famiglie sparse su tutto il territorio, e hanno intervistato i consumatori dinanzi ai centri commerciali delle principali città, chiedendo loro se avessero o meno acquistato o consumato pasta nella giornata di oggi.

La risposta è stata che circa il 67% dei consumatori interpellati ha affermato di aver rinunciato al consumo del piatto di pastasciutta durante il pranzo o all’acquisto della pasta negli esercizi commerciali, come forma di adesione simbolica allo sciopero. La maggior parte di coloro che non hanno aderito, non era a conoscenza dell’iniziativa.

Un dato molto importante – secondo le associazioni – che senza dubbio sarebbe stato assai più elevato e avrebbe sfiorato la quasi totalità delle adesioni dei cittadini, qualora ci fosse stata una informazione più capillare ed una maggiore conoscenza della protesta da parte dei consumatori.

Questa la situazione nelle principali città italiane:

CITTA ADESIONE %

Milano 63%

Torino 64%

Bologna 69%

Firenze 68%

Roma 68%

Perugia 65%

Napoli 60%

Bari 62%

Catania 71%

Palermo 62%

La massiccia adesione dei cittadini alla protesta contro i rincari – concludono ADOC, ADUSBEF, CODACONS e FEDERCONSUMATORI – dimostra come l’aumento dei prezzi di questi ultimi giorni sia un fenomeno fortemente sentito dalle famiglie, che non vogliono più subire passivamente le speculazioni. Il Governo non può non tenerne conto, e deve intervenire concretamente e con celerità accogliendo le istanze dei consumatori italiani.

Le associazioni ringraziano Cgil, Uil, Coldiretti, Cia e soprattutto i tantissimi cittadini che hanno aderito alla protesta, e ringraziano assai meno la classe politica che oggi, ad eccezione di qualche parlamentare, era assente, a dimostrazione del divario tra la casta della politica e il paese reale che soffre perché costretta a tirare la cinghia.


fonte

mercoledì 12 settembre 2007

Aerei: nuova black list


Forse pochi sanno che la Comunità Europea vigila sulla sicurezza dei viaggiatori controllando le "credenziali" della compagnie aeree che operano nei cieli europei.

Se i vettori non rispettano gli standard minimi di sicurezza imposti vengono inseriti in una black list (un "libro nero") e sono passibili di inibizione totale o parziale a sorvolare il territorio europeo.

L'ultimo aggiornamento è di ieri 11/09/07 ed è lungo ben 10 pagine; 10 pagine di compagnie aeree che poiché ritenute non in grado a fornire standard minimi di sicurezza non vedremo sorvolare i nostri orizzonti....per fortuna.
Già a luglio vennero inserite altre 53 compagnie e da ieri sono inserite altre due compagnie: l'ucraina Ukrainian Mediterranean Airlines e l'iraniana Mahan Air.

Consigliamo tutti i quali si apprestano ad intraprendere un viaggio in Paesi lontani a controllare questa lista...viaggiatore informato viaggiatore salvato!!!

La lista QUI in formato pdf

martedì 11 settembre 2007

Celiachia: buoni pasto nei supermercati


La Regione Piemonte informa che i buoni pasto rilasciati dalle ASL piemontesi potranno essere spesi anche nei supermercati e non solo nelle farmacie e nei negozi specializzati.

Altra novità voluta dalla Regione Piemonte il cambio della ripartizione dei fondi destinati ai celiaci che passerà da un solo buono da 120 euro a quattro mensili di 30 euro ciascuno.

Questi cambiamenti sono stati deliberati dalla Giunta regionale in accordo con l'Associazione Italiana Celiachia Piemonte - Valle d'Aosta di cui riportiamo alcuni stralci del comunicato
Il provvedimento assunto dalla Giunta regionale nella seduta del 10 settembre, in accordo con l'Associazione italiana celiachia del Piemonte-Valle d'Aosta, ha come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita delle persone intolleranti al glutine. Fino a questo momento, infatti, il buono per gli alimenti poteva essere speso solo in un'unica struttura. Con quattro buoni, invece, gli acquisti potranno essere effettuati ognuno in farmacie o negozi diversi, a cui adesso si aggiungeranno anche i centri commerciali. Se la ripartizione in quattro buoni inizierà col nuovo anno, l'acquisto presso i centri commerciali sarà possibile subito dopo la pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il comunicato regionale completo QUI

lunedì 10 settembre 2007

Lavanderie: risarcimento danni?


I danni da errato lavaggio non sono tra i reclami più frequenti che riceviamo, ma certamente dei più "stagionati". Esiste da diversi anni un accordo (qui in formato pdf) depositato presso la Camera di Commercio di Torino che definisce le modalità operative per svolgere richiesta di danni alla lavanderia "colpevole" del danno. L'accordo è stato siglato da alcune associazioni di consumatori , tra cui Federconsumatori Piemonte, associazioni di categoria nonché un elenco specifico di esercizi. Per rispondere al quesito a titolo del post sì le lavanderie sono tenute al rimborso secondo le seguenti modalità:
Articolo 13

La Tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi ed in ogni caso il risarcimento totale non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna.
Per capi superiori al valore di un milione di lire, il cliente - prima della prestazione - deve obbligatoriamente comunicare alla Tintolavanderia il valore del capo.

Si noti che il "quanto" può essere richiesto per il danno è riferibile al valore del capo allo stato di consegna, quindi sarebbe estremamente utile conservare lo scontrino d'acquisto a titolo di comprova di quanto richiesto, pur comprendendo che non sia fattibile conservare tutti gli scontrini! Altro punto fondamentale è quanto indicato all'art. 11 ovvero entro quanto presentare il reclamo:
Articolo 11

Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla lavanderia dovranno essere presentati all’atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre l’orario di chiusura del laboratorio nel giorno lavorativo successivo.
Se non fosse sufficiente il reclamo a voce è bene presentarne uno a mezzo lettera racc. A/R da presentare nel più breve tempo possibile e non comunque superiore a 8 giorni dal rilevamento del danno. Anche le lavanderia non aderenti all'accordo sono responsabili per i danni creati dalla loro attività secondo le modalità fin qui descritte, semplicemente in questo caso non vi è a tutela del consumatore rispetto al citato riferimento camerale.

La lavanderia è non è responsabile del danno solo se questo è dovuto da un'etichettatura dal capo non corretta, a seguito di cui è bene inviare reclamo alla ditta produttrice.
In questo caso potrebbe però rendersi necessaria una perizia che valuti la correttezza dell'etichettatura rispetto alla "composizione" del capo.

Tele2: le raccomandate non "tornano"


Da diversi mesi riceviamo lamentele da parte degli utenti Tele2 che a fronte dell'invio di raccomandate con ricevuta di ritorno non ottengono il ritorno della cartolina di notifica di avvenuto ricevimento.

All'inizio pensavamo si trattasse di casi isolati dovuti a qualche inconveniente con il servizio postale.
Invece su nostro suggerimento e tramite Poste Italiane siamo venuti a scoprire che tutte le raccomandate sono state consegnate regolarmente.

Dire perché le cartoline sistematicamente non giungano al recapito del mittente non sappiamo dirlo e lasciamo a voi eventuali considerazioni in merito.

Detto ciò non vuol dire che si debba smettere di inviare le raccomandate dato che sono condizione indispensabile per esercitare il Diritto di Recesso, la cessazione di contratto, il disconoscimento contrattuale o comunque formalizzare un reclamo.

Quindi per non rendere vano l'invio della comunicazione ed avere certezza del ricevimento invitiamo tutti gli interessati a utilizzare il servizio gratuito di Poste Italiane che permette la tracciatura della raccomandata.

Questo servizio si chiama Dovequando. E' disponibile sia tramite internet che mezzo telefono al numero 803.160 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 .

In entrambi i casi è indispensabile comunicare il codice presente sul cedolino di invio (codice a barre).
Tale servizio è fruibile solo per le raccomandate con ricevuta di ritorno.

giovedì 6 settembre 2007

Nuovi ritiri Mattel

Mattel con comunicato del 05/09/07 informa che ha provveduto a emettere richiesta di ritiro per alcuni nuovi giocattoli, più specificatamente alcuni arredi della Barbie e la locomotiva di trasporto merci Geo Trax a marchio Fisher Price

La decisione della ditta, leader mondiale nella produzione di giocattoli, è maturata a seguito dello scandalo per prodotti non conformi alle normative vigenti di cui si è data notizia su questo blog lo scorso 3 agosto e delle successive indagini fatte sui prodotti in commercio.

I consumatori che abbiano acquistato tali prodotti sono invitati a prendere contatto con la Mattel, per conoscere le modalità di riconsegna degli stessi, al seguente numero verde 800-11-37-11
o via mail a questo indirizzo CustomerSrv.Italia@mattel.com


Mattel ha altresì informato di aver interrotto i rapporti di produzione con le ditte appaltatrici che non hanno rispettato gli standard imposti.

Chi gradisse contattarci può farlo QUI

mercoledì 5 settembre 2007

Crif: cancellazione dati


Gli italiani fanno sempre più ricorso al finanziamento nelle sue diverse forme. Contemporaneamente aumentano quelli che non riescono a saldare in tempo o del tutto le rate. Qui nascono problemi legati all'iscrizione "all'albo dei cattivi pagatori" e il conseguente diniego di nuovi finanziamenti.
Molti si rivolgono al nostro sportello richiedendo informazioni circa la cancellazione dati in possesso al Crif, con questo articolo vorremmo dare le informazioni utili in tal senso.

Andiamo per ordine con alcune definizioni estremamente utili:

Crif: è una centrale rischi privata, cioè una società che si occupa di ricevere da parte delle società finanziarie informazioni circa lo stato di pagamento dei finanziamenti erogati. Vengono registrate sia le informazioni positive (pagamenti corretti) che quelle negative (ritardi o mancati pagamenti delle rate)

Sic: è il Sistema di Informazioni Creditizie è la banca dati vera e propria. Sono registrati i dati anagrafici del contraente e quelli relativi alla correttezza o meno del pagamento delle rate

Attenzione! Sono assai frequenti pubblicità di società che si offrono di cancellare dati dalle banche dati ovviamente previo pagamento di quote. Ebbene tali società al massimo possono pretendere dal Crif la cancellazione dei dati "buoni" lasciando cosìcome profilo del cliente gli eventuali dati cattivi. La conseguenza di ciò e che alla nuova richiesta di finanziamenti il cliente verrebbe descritto solo con i dati cattivi. Risultato il cliente sarebbe persona che a precedenti finanziamenti ha solo saldato tardivamente o non ha proprio saldato alcunchè...di certo non è questo l'obiettivo di chi vuole vedersi cancellato dal Sic.

Altresì non vi è possibilità di veder cancellati i propri dati negativi se non entro i termini fissati dalla Legge che sono i seguenti:

  • dopo 1 anno dalla regolarizzazione, se il ritardo di pagamento ha riguardato al massimo 2 rate (e nel caso non si registrino successivi ritardi)
  • dopo 2 anni dalla regolarizzazione, quando il ritardo di pagamento ha riguardato più di 2 rate o si è prolungato per più di 2 mesi (e nel caso non si registrino successivi ritardi)
  • I finanziamenti con ritardi di pagamento non sanati vengono invece cancellati automaticamente da CRIF decorsi 36 mesi dalla data di estinzione del finanziamento (in questo caso vengono cancellati tutti i dati del finanziamento) fonte
La cancellazione viene eseguita automaticamente dal Crif allo scadere di tali termini.

Nel caso ravvisiate che alcuni dei dati detenuti dal Crif siano inesatti è disponibile online un modulo per la correzione degli stessi a questo link


Nel caso in cui siate stati vittime di una frode o un furto dei vostri dati personali con i quali siano stati accesi mutui, finanziamenti o leasing (a cui ovviamente non segua il saldo delle rate) è indispensabile che:

  • Presentiate denuncia alle Forze dell'Ordine;
  • Che copia della denuncia venga inviata alle società finanziatrici;
  • Verificare i propri dati se presenti nel Sic utilizzando questo modulo facendo molta attenzione alla compilazione dei vari campi;
  • Accertata la presenza dei propri dati presso il Sic a seguito della truffa inviare richiesta di cancellazione allegando copia della denuncia utilizzando questo modulo
Federconsumatori è tra le associazioni dei consumatori che hanno stipulato accordi conciliativi con Crif pertanto i nostri associati possono contare sulla nostra intemediazione al fine di correggere tutte le inesattezze o gli eventuali errori.
Per chi non è socio gli sportelli offrono tutte le informazioni in forma gratuita utili all'autotutela

Per chi gradisse contattare Federconsumatori Piemonte può scriverci qui

AGGIORNAMENTO

Su segnalazione di un cortese lettore del blog aggiorniamo il post con le indicazioni circa le tempistiche secondo le quali si possono inserire nel sistema informativo creditizio i dati negativi relativi al mancato pagamento delle rate e quindi poter stabilire anche le decorrenze previste per la cancellazione dei dati negativi.

A tal fine riportiamo integralmente il riferimento normativo che è reperibile cliccando QUI

Attenzione aprire poi l'allegato A5

Art. 4. Modalità di raccolta e registrazione dei dati
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie.
2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore.
3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruità attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti.
4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato.
5. Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o del Garante.
6. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:

a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;
b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:

1. qualora l'interessato sia un consumatore, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;
2. negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata.

7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.



lunedì 3 settembre 2007

Contratti telefonici non richiesti


Il mondo della telefonia è di certo il settore che riserva il maggior numero di reclami che giungono al nostro sportello.

Uno dei più gravi reclami riguarda l'attivazione di servizi non richiesti, cioè l'attivazione di servizi mai richiesti né verbalmente né per iscritto quali ADSL o di piani per la fonia voce.
La gran parte di tali attivazioni è generata dall'attività dei callcenter su mandato dei gestori telefonici, che per lo più utilizzano i servizi offerti da società esterne.
Inoltre alcuni di questi generano non solo il problema economico di vedersi addebitate quote per i servizi contestati ma la cessazione dei precedenti e il rischio che la riattivazione di quanto richiesto sia onerosa per l'utente.

A risoluzione di queste tipologie di reclamo l'Autorithy delle Telecomunicazioni ha più volte ribadito le modalità per i contratti stipulati a distanza (ovvero tramite callcenter) in particolare quanto è espresso nella delibera 664/06/CONS e ampiamente ribadito dalla più recente delibera 88/07/CSP il cui ambito di applicazione rimane più generale sulle attività sei callcenter sia inbound che outbound.

Quest'ultima riassume sinteticamente quali gli aspetti minimi che devono essere riconosciuti agli utenti nel momento di accettare via telefono un contratto e di cui riportiamo l'art.9 dell'all. A

Articolo 9
(Servizi Outbound – Chiamate in Uscita)

1. Gli operatori di servizi di comunicazione elettronica, nell’effettuazione di contatti outbound, assicurano il rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, del codice della privacy, con verifica preventiva della lista di nominativi, del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare dell’art.70, del codice del consumo, in particolare dell’art.52, del regolamento 664/06/CONS, nonché delle disposizioni delle autorità competenti in materia, ivi incluse quelle del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2. Gli operatori di cui al comma 1 assicurano che gli addetti, dipendenti dall'operatore o da società esterna da quest'ultimo incaricata, rispettino, nella gestione del contatto con l’utente, le seguenti regole:

i. comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome;

ii. fornire altresì adeguata informativa relativamente alle eventuali modifiche o restrizioni del servizio di natura tecnica o economica che possano derivare dal contratto che l’utente si accinge a concludere, nonché dei principali cambiamenti che apporterebbe allo stato attuale di utilizzazione del servizio da parte dell’utente;

iii. al termine del contatto telefonico comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se il titolare dell’utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali l’utente può rivolgersi per ulteriori informazioni o per eventuali assistenze o reclami;

iv. Adottare gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto;

v. Utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, ripetendo le informazioni date se necessario ed evitando l’uso di espressioni fuorvianti quali “offerta gratuita” nel caso in cui, viceversa, vi sia un corrispettivo da pagare, o di sigle e acronimi di non immediata comprensibilità;

vi. Fornire indicazioni chiare e precise su eventuali termini di disdetta o recesso ed inviare la modulistica prevista;

vii. Fornire chiara informazione sullo scopo di una eventuale registrazione a fini contrattuali;

viii. Non effettuare ripetute sollecitazioni commerciali, qualora non gradite dall’utente chiamato, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.


Per facilitare l'autotutela dei consumatori forniamo un modello di lettera racc. A/R utile a disconoscere tali rapporti. Il modello di lettera è disonibile QUI preavvisando che si tratta di un modello a scopo orientativo e che può essere riformulato in base al caso specifico.