venerdì 20 luglio 2007
Modifiche piani tariffari "3"
Il gestore di telefonia mobile "3" in questi giorni informa i propri clienti che a partire dal 1° settembre 2007 provvederà a modifiche unilaterali di alcuni piani tariffari.
Tutto ciò è ammesso dall'art. 70 comm.4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che dice: "Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni."
Premesso che sia molto discutibile che un gestore di telefonia mobile abbia facoltà di inviare le proprie comunicazioni importanti via sms, sia perchè non offre spazi di certezza circa il ricevimento, sia perchè è tanto "facile ed economico" per loro quanto difficile e ONEROSO in proporzione per i noi consumatori inviare la necessaria raccomandata A/R al gestore per recedere, nel caso si voglia esprimere la propria volontà a non aderire alle modifiche.
Ora resta il problema di quale decisione deve essere presa da ogni singolo utente.
Sappiate che se non intendete accettare le modifiche (controlla QUI se il tuo piano e tra quelli di prossima modifica) dovete spedire racc. A/R di recesso . Il tutto deve essere inviato alla sede legale (H3G sede legale - Via Leonardo da Vinci, 1 Trezzano sul Naviglio Milano 20090) o presso un indirizzo dedicato.
Ricordate che il vostro credito residuo non può essere perso, o obbligatoriamente consumato entro un dato tempo, come sancito dal decreto Bersani bis
Quindi il vostro credito o viene spostato su scheda di altro gestore o della "3", se gli rinnovata la fiducia, oppure potete richiedere che vi venga restituito il credito in denaro. Attenzione però, quest'ultima soluzione è legalmente più macchinosa, poichè a fronte di una assente chiara interpretazione di Legge ci si potrebbe appellare al Codice del Consumo all'art.35, comma 2 che "In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore."
Vi è poi il problema che molti utenti "3" hanno un telefonino a noleggio o in acquisto con "operator lock" attivo. Bene in questo caso ci sono molti meno dubbi.
Chi ha il terminale a noleggio in caso di recesso può restituirlo presso un punto vendita esigendo la ricevuta di consegna.
Chi invece l'ha acquistato può richiedere lo "sblocco" del terminale; resta dovuto il saldo delle eventuali rate.
In entrambi i casi (noleggio o acquisto) non sono addebitabili costi alcuni a nessun titolo (salvo le rate in caso di acquisto dilazionato).
La Federconsumatori Piemonte resta a vostra disposizione per maggiori informazioni.
I commenti li lasciamo a voi e per i quali potete usufruire dello spazio dedicato cliccando qui sotto.
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