lunedì 30 luglio 2007
Turismo: alberghi e reclami
La stagione ci è propizia e continuiamo con le indicazioni utili per i vacanzieri.
Dopo aver trattato la materia dei "pacchetti tutto compreso" e i rapporti con i tour operators é ora il momento di trattare la materia relativa al soggiorno presso le strutture alberghiere.
Si noti che in questo caso il soggiorno non è parte di un contratto stipulato tramite tour operators, ma stipulato direttamente tra il consumatore e l'albergatore, o eventualmente tramite agenzia che anche in questo caso svolge l'unica finzione di intermediaria e passibile quindi solo di "cattiva mediazione".
Si noti che la classificazione degli alberghi in stelle (da 1 a 5) è materia di legislazione regionale pertanto gli standard variano da regione a regione. Non esistono suffissi che possano essere aggiunti alla mera classificazione in stelle pertanto diffidate che si vanta di essere ad esempio un quattro stelle "superior".
I prezzi massimi devono essere definiti entro il mese di ottobre e pubblicati in tutte le stanza e presso la reception.
La Provincia è competente per le verifiche circa le attribuzioni e le eventuali sanzioni.
Al momento della prenotazione è bene ricevere conferma scritta comprensiva di tutti i servizi a disposizione ed l'eventuale costo (mezza pensione, pensione completa, spiaggia, piscina, discoteca etc. etc) così da avere un documento oggettivo in caso di reclamo.
L'eventuale caparra richiesta non è oggetto di limite massimo per Legge. Nostro consiglio non superare il 30% del valore del soggiorno. In caso di impossibilità ad usufruire del soggiorno, anche per ragionevoli questioni famigliari o di salute, non viene riconosciuta dalla ordinaria giurisprudenza come ragione sufficiente al rimborso della caparra, che viene quindi persa dal cliente. Se è invece l'albergatore ad annullare il soggiorno questi è tenuto al rimborso del doppio di quanto versato.
Sono nulli gli avvisi che non si risponde del furto e del danneggiamento dei beni personali. Infatti l'albergatore è responsabile dei furti eventualmente commessi presso la struttura. Non vi è limite economico al rimborso per quanto custodito in cassaforte, mentre vi è la soglia del valore di cento volte il costo giornaliero della camera per i beni incustoditi.
Caso a parte ciò che riguarda le autovetture di cui l'albergatore è responsabile solo se depositato in apposito garage custodito.
In caso di reclamo è bene inviare sempre lo stesso mezzo racc. A/R
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento